Cassazione Penale, Sentenza n. 07238/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 17/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 24/03/2025 (condanna in abbreviato per violazioni del codice della strada). L'inammissibilità è stata ritenuta dovuta al mancato deposito telematico dell'atto di impugnazione tramite il portale dei servizi telematici, obbligatorio ai sensi dell'art.582 c.p.p. e dell'art.111-bis c.p.p.; l'appello era stato invece trasmesso via PEC il 29/04/2025, dopo il termine transitorio (31/03/2025) entro il quale, per il rito abbreviato, era ancora consentito il deposito non telematico a causa di sospensioni locali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche salvo specifiche eccezioni previste dal d.m. n.217/2023 e sue modifiche; la sospensione locale che consentiva il deposito analogico/PEC nel Tribunale di Ivrea era operativa solo fino al 31/03/2025, mentre l'impugnazione è stata trasmessa via PEC il 29/04/2025 senza provare un malfunzionamento del sistema informatico. Perciò il vizio di modalità di deposito integra causa di inammissibilità ai sensi degli artt.582 e 591 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Stabilisce che l'atto di impugnazione è proposto con le modalità previste dall'art.111-bis; la modifica introdotta dal d.lgs.150/2022 impone il deposito esclusivamente telematico salvo quanto previsto dal regolamento delegato
Prevede la presentazione degli atti di parte con modalità telematiche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge
art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando sussiste la patologia processuale derivante dall'inosservanza delle disposizioni sull'impugnazione (come quelle dell'art.582)
Regola gli effetti dei malfunzionamenti dei sistemi informatici e la possibilità di depositare atti con modalità non informatiche in caso di malfunzionamento del sistema centrale o degli uffici
d.m. 29/12/2023 n.217 (modificato)
Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale[...]
Regolamento attuativo che ha previsto l'obbligo di deposito telematico dal 1° gennaio 2025, con alcune categorie di atti e termini transitori (es. giudizio abbreviato fino al 31/03/2025) per depositi non telematici
d.m. n.206 del 2024 (modificazioni al regolamento)
Modifica il regolamento attuativo (d.m. n.217) specificando ambiti, termini e modalità tecniche del deposito telematico e delle eccezioni
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2025 l'atto di impugnazione va depositato esclusivamente tramite il portale dei servizi telematici salvo le eccezioni espressamente previste dal regolamento e dalla legge
- Le eccezioni temporanee (es. per il giudizio abbreviato sino al 31/03/2025) e le deroghe disposte localmente per malfunzionamenti devono essere provate e rispettate nei termini: un deposito non telematico oltre il termine transitorio è inammissibile
- L'uso della PEC come alternativa al portale è possibile solo se la norma o il provvedimento autorizzativo lo consentono; l'onere di provare il malfunzionamento o la giustificazione del deposito non telematico grava sulla parte che impugna
- Il principio del favor impugnationis non consente deroghe rispetto a cause di inammissibilità chiaramente previste dalla legge o dal regolamento delegato: la causa deve essere espressamente prevista e palese
- In situazioni di difficoltà di accesso al sistema telematico, il difensore deve documentare tempestivamente i tentativi di accesso, richiedere formalmente l'autorizzazione al deposito alternativo e conservare ogni prova del malfunzionamento per evitare l'inammissibilità
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