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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07238/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 17/09/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 24/03/2025 (condanna in abbreviato per violazioni del codice della strada). L'inammissibilità è stata ritenuta dovuta al mancato deposito telematico dell'atto di impugnazione tramite il portale dei servizi telematici, obbligatorio ai sensi dell'art.582 c.p.p. e dell'art.111-bis c.p.p.; l'appello era stato invece trasmesso via PEC il 29/04/2025, dopo il termine transitorio (31/03/2025) entro il quale, per il rito abbreviato, era ancora consentito il deposito non telematico a causa di sospensioni locali

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche salvo specifiche eccezioni previste dal d.m. n.217/2023 e sue modifiche; la sospensione locale che consentiva il deposito analogico/PEC nel Tribunale di Ivrea era operativa solo fino al 31/03/2025, mentre l'impugnazione è stata trasmessa via PEC il 29/04/2025 senza provare un malfunzionamento del sistema informatico. Perciò il vizio di modalità di deposito integra causa di inammissibilità ai sensi degli artt.582 e 591 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art.582 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'atto di impugnazione è proposto con le modalità previste dall'art.111-bis; la modifica introdotta dal d.lgs.150/2022 impone il deposito esclusivamente telematico salvo quanto previsto dal regolamento delegato

  • art.111-bis cod. proc. pen.

    Prevede la presentazione degli atti di parte con modalità telematiche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge

  • art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità quando sussiste la patologia processuale derivante dall'inosservanza delle disposizioni sull'impugnazione (come quelle dell'art.582)

  • art.175-bis cod. proc. pen.

    Regola gli effetti dei malfunzionamenti dei sistemi informatici e la possibilità di depositare atti con modalità non informatiche in caso di malfunzionamento del sistema centrale o degli uffici

  • d.m. 29/12/2023 n.217 (modificato)

    Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale[...]

    Regolamento attuativo che ha previsto l'obbligo di deposito telematico dal 1° gennaio 2025, con alcune categorie di atti e termini transitori (es. giudizio abbreviato fino al 31/03/2025) per depositi non telematici

  • d.m. n.206 del 2024 (modificazioni al regolamento)

    Modifica il regolamento attuativo (d.m. n.217) specificando ambiti, termini e modalità tecniche del deposito telematico e delle eccezioni

Massime di principio

  • Dal 1° gennaio 2025 l'atto di impugnazione va depositato esclusivamente tramite il portale dei servizi telematici salvo le eccezioni espressamente previste dal regolamento e dalla legge
  • Le eccezioni temporanee (es. per il giudizio abbreviato sino al 31/03/2025) e le deroghe disposte localmente per malfunzionamenti devono essere provate e rispettate nei termini: un deposito non telematico oltre il termine transitorio è inammissibile
  • L'uso della PEC come alternativa al portale è possibile solo se la norma o il provvedimento autorizzativo lo consentono; l'onere di provare il malfunzionamento o la giustificazione del deposito non telematico grava sulla parte che impugna
  • Il principio del favor impugnationis non consente deroghe rispetto a cause di inammissibilità chiaramente previste dalla legge o dal regolamento delegato: la causa deve essere espressamente prevista e palese
  • In situazioni di difficoltà di accesso al sistema telematico, il difensore deve documentare tempestivamente i tentativi di accesso, richiedere formalmente l'autorizzazione al deposito alternativo e conservare ogni prova del malfunzionamento per evitare l'inammissibilità

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