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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37778/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 17/02/2023 che, accogliendo l'opposizione delle persone offese, aveva disposto che l'organo dell'accusa formulasse l'imputazione nei confronti di Favia per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.) in relazione a post diffamatori pubblicati da terzi sul suo profilo Facebook in risposta a contenuti pubblicati dallo stesso il 7 maggio 2020. Il Procuratore contestava l'abnormità del provvedimento sostenendo che il GIP aveva imposto un'imputazione coatta per fatti successivi e diversi da quelli iscritti nel registro degli indagati (art. 335 c.p.p.), ascrivibili a soggetti diversi dall'indagato e non destinatari della richiesta di archiviazione, configurando una indebita restituzione degli atti al pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile per tardività. L'ordinanza del GIP è stata pronunciata il 17/02/2023 e comunicata al pubblico ministero il 21/02/2023 ai sensi dell'art. 153 c.p.p.; il ricorso per cassazione è stato depositato il 23/03/2023, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. La Corte richiamando la giurisprudenza ha affermato che anche i ricorsi per abnormità sono soggetti ai termini ordinari di impugnazione e che soltanto vizi così radicali da incidere sull'esistenza stessa del provvedimento sono sindacabili in qualsiasi momento. Pertanto il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (comma 3)

    Norma che disciplina il reato di diffamazione aggravata quando è commessa con mezzi di pubblicità; la sentenza la riferisce quale figura di reato contestata ma non la esamina nel merito, essendo il giudizio incentrato sulla procedura d'impugnazione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in quanto l'imputazione ordinata dal GIP riguardava fatti diversi e soggetti non compresi nel procedimento iscritto nel registro degli indagati; la Corte non ha risolto il merito della questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 153 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla comunicazione dell'ordinanza al pubblico ministero; la data di comunicazione (21/02/2023) è rilevante per il decorso del termine di impugnazione.

  • art. 585 cod. proc. pen. (comma 1 lett. a)

    Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione del provvedimento; è il fondamento della decisione di inammissibilità per tardività.

  • art. 591 cod. proc. pen. (comma 1 lett. c)

    Richiamato per spiegare che i termini e le cause di decadenza influiscono sull'ammissibilità dell'impugnazione, anche quando si contesta l'abnormità del provvedimento.

  • art. 409 comma 2, art. 410 comma 3 e art. 127 cod. proc. pen.

    Norme procedurali relative all'udienza camerale e alle opposizioni alla richiesta di archiviazione; il GIP aveva deciso a seguito dell'udienza camerale prevista per l'opposizione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 e art. 16 comma 1 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamate solo per documentare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare; non hanno incidenza sul punto decisivo della tardività dell'impugnazione.

Massime di principio

  • I ricorsi per abnormità sono soggetti ai normali termini di impugnazione: il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. decorre dalla comunicazione del provvedimento alle parti, incluso il pubblico ministero.
  • La comunicazione ufficiale del provvedimento al pubblico ministero (art. 153 c.p.p.) è fondamentale perché da quella data decorrono i termini per proporre impugnazione; è essenziale conservare prova della data di notifica/comunicazione.
  • Le doglianze sulla "abnormità" o sull'eccesso di potere del GIP (es. imputazione per fatti o soggetti diversi) possono essere rilevanti sul piano sostanziale, ma non sottraggono l'impugnazione ai termini di decadenza ordinari.
  • Solo i vizi talmente gravi da incidere sull'esistenza materiale o giuridica del provvedimento (nullità 'genetica' radicale) possono essere eccezionalmente fatti valere fuori termine; tali casi sono strettamente limitati dalla giurisprudenza.
  • Se il GIP dispone l'imputazione su fatti non iscritti nel registro degli indagati, il rimedio esiste ma va esercitato tempestivamente nell'ambito dei termini previsti per l'impugnazione.
  • Per il pubblico ministero e per le persone coinvolte è buona prassi monitorare attentamente le date di deposito e comunicazione degli atti e predisporre l'impugnazione entro i termini per non perdere il diritto di sindacato della Corte di legittimità.
  • La pronuncia non entra nel merito della fondatezza della contestazione di abnormità: l'esito processuale sostanziale può restare incerto se l'impugnazione è inammissibile per motivi formali.

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