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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23677/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere dalla propria cliente il pagamento di compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta in sei giudizi. La società convenuta aveva resistito eccependo, per una parte delle prestazioni, l'avvenuto pagamento; per altre, aveva contestato l'operato professionale e chiesto la risoluzione del rapporto e la restituzione di somme già versate; per un ulteriore giudizio, aveva sostenuto l'estinzione dell'obbligazione per pagamento. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale solo per una delle prestazioni, aveva rigettato la riconvenzionale e aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando compensi con riferimento ai parametri del D.M. n. 140/2012 e ritenendo tardive alcune produzioni documentali depositate dall'avvocato nell'udienza del 5.4.2016. Il ricorrente principale ha censurato: 1) l'applicazione del D.M. n. 140/2012 invece del D.M. n. 55/2014 per una causa definita dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo; 2) la dichiarazione di tardività dei documenti prodotti all'udienza del 5.4.2016, sostenendo che quella fosse la prima udienza utile del rito collegiale e che, nel rito sommario disciplinato dal d.lgs. n. 150/2011, non operassero preclusioni istruttorie nel modo ritenuto dal Tribunale; 3) la mancata considerazione che la fase istruttoria è retribuibile anche per l'esame degli atti e documenti della controparte; 4) la mancata considerazione che la fase decisionale comprende precisazione delle conclusioni, esame delle difese avversarie, lettura della sentenza e ritiro del fascicolo; 5) l'omesso esame della ricognizione di debito prodotta. La società ha proposto ricorso incidentale deducendo l'omesso esame degli acconti versati all'avvocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo fondate le censure sull'applicazione dei parametri tariffari e sulla tardività delle produzioni documentali. Ha invece dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio in proprio; il ricorrente vi ha fatto riferimento nella propria qualità processuale.

  • art. 14 D.Lgs. n. 150/2011

    la controversia per la liquidazione dei compensi dell'avvocato verso il cliente va trattata con tale rito, anche se riguarda l'an della pretesa, senza trasformazione in rito ordinario o dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 28 L. n. 794/1942

    regola la controversia per la liquidazione delle spese, onorari e diritti dell'avvocato nei confronti del cliente, oggi da trattare secondo il rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 34 D.Lgs. n. 150/2011

    ha modificato la disciplina della liquidazione giudiziale dei compensi professionali, con abrogazione degli artt. 29 e 30 della L. n. 794/1942.

  • art. 360 c.p.c.

    è stata la base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 702-ter c.p.c.

    non è stata ritenuta correttamente applicata dal Tribunale quanto alle preclusioni istruttorie; nel rito sommario e nelle controversie ex d.lgs. n. 150/2011 non operava nel modo assunto dal giudice di merito la tardività delle produzioni all'udienza di comparizione.

  • art. 11, comma 5, D.M. n. 140/2012

    invocato dal ricorrente per affermare che la fase istruttoria si retribuisce anche per l'esame degli scritti e documenti della controparte.

  • art. 11, comma 6, D.M. n. 140/2012

    invocato dal ricorrente per sostenere che la fase decisionale comprende precisazione delle conclusioni, esame delle difese avversarie, sentenza e ritiro del fascicolo.

  • art. 28 D.M. n. 55/2014

    le sue disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore; nel caso deciso il Tribunale avrebbe dovuto applicarlo alla liquidazione effettuata dopo il 3.4.2014.

  • art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 55/2014

    la fase decisionale comprende le attività successive alla decisione, incluse pubblicazione del provvedimento, richieste di copie, ritiro del fascicolo e iscrizione di ipoteca giudiziale.

  • art. 41 D.M. n. 140/2012

    richiamato nel ragionamento sulla transizione dai vecchi minimi tariffari ai nuovi parametri di liquidazione.

  • art. 1, comma 7, D.M. n. 140/2012

    richiamato dalla controparte per sostenere che l'inderogabilità dei minimi tariffari era stata eliminata.

  • D.M. n. 55/2014

    considerato applicabile alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore, se l'attività difensiva non era ancora completata.

  • D.M. n. 140/2012

    il Tribunale lo aveva applicato ai compensi, ma la Corte ha censurato tale applicazione per la liquidazione relativa a prestazioni soggette al D.M. n. 55/2014.

  • L. n. 794/1942

    cornice normativa della liquidazione giudiziale dei compensi dell'avvocato verso il cliente, come modificata dalla legislazione successiva.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato contro il cliente, la domanda va trattata con il rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, anche quando investe l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice di convertire il rito in ordinario o dichiarare inammissibile la domanda.
  • I parametri di liquidazione dei compensi professionali devono essere individuati in base alla disciplina vigente al momento della liquidazione giudiziale; se questa interviene dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2014, il giudice non può applicare i precedenti parametri del D.M. n. 140/2012 senza specifica giustificazione conforme alla disciplina transitoria.
  • Nel rito sommario e nelle controversie assoggettate al d.lgs. n. 150/2011, non può essere affermata una tardività delle produzioni documentali sulla base di un momento preclusivo individuato in modo non coerente con la struttura del procedimento; la valutazione delle preclusioni deve essere rigorosamente conforme alla disciplina processuale applicabile.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve tener conto delle attività effettivamente svolte nelle diverse fasi del giudizio, incluse le attività successive alla decisione che il parametro tariffario considera parte della fase decisionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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