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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27844/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività stragiudiziale in materia civile. La debitrice ha proposto opposizione sostenendo di non avere mai conferito l'incarico; in seguito ha contestato anche la spettanza del compenso con riferimento alle singole prestazioni richieste. Il tribunale ha confermato il decreto, mentre la corte d'appello ha parzialmente ridotto l'importo riconosciuto al professionista. In cassazione il professionista ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 345 e 132 c.p.c., sostenendo che la contestazione sulla quantificazione e sulle singole voci di compenso sarebbe stata introdotta solo in appello come domanda nuova/inammissibile; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 99, 112, 161 e 342 c.p.c., affermando che la corte territoriale non avrebbe potuto ridurre d'ufficio i compensi per la transazione e avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente rivesta la posizione sostanziale di convenuto e che le contestazioni sulla spettanza dei compensi e sulle singole voci costituiscano mere difese, non domande nuove. Di conseguenza, non vi era violazione del principio di domanda né della preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. Quanto al dedotto vizio relativo all'ammissibilità dell'appello, la Corte ha osservato che la decisione nel merito implica il riconoscimento dell'ammissibilità dei motivi di gravame. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione: l'opposto assume la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, con conseguente onere dell'opponente di contestare i fatti costitutivi del credito o di allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Le contestazioni dell'opponente sulla debenza del credito, anche se articolate per singole voci o attività professionali, non integrano di regola una domanda giudiziale nuova, ma costituiscono mere difese, e come tali non sono soggette al divieto di novità in appello.
  • Se il giudice d'appello decide il merito della controversia, deve ritenersi implicitamente affermata l'ammissibilità dell'impugnazione, salvo specifici vizi autonomamente dedotti e fondati.
  • La censura di violazione del principio di domanda o di ultrapetizione non può essere accolta quando la decisione di merito si mantenga entro il perimetro delle difese tempestivamente introdotte nel giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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