Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31644/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da due proprietari confinanti per ottenere l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte della sopraelevazione realizzata sul garage del vicino, con conseguente ordine di riduzione in pristino. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo la costruzione edificata a distanza inferiore a quella prevista dal PRG comunale rispetto alla finestra di veduta e alla costruzione degli attori, e aveva rigettato l'eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù di mantenere il manufatto. In appello il convenuto soccombente aveva chiesto il rigetto della pretesa avversaria, l'accoglimento della riconvenzionale nei limiti della domanda di arretramento della costruzione attorea e la declaratoria di insussistenza di servitù di veduta o altro gravame. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di usucapione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; ultrapetizione e, in via subordinata, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse affermato la legittimità dell'ordine di rimozione pur richiamando solo la preesistenza plano-volumetrica dell'immobile degli attori; infine, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per non aver valorizzato la confessione resa in interrogatorio formale dalla controparte circa l'esistenza del garage e della sopraelevazione fin dal 1984.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dall'atto di appello, non risultava reiterata la domanda o eccezione di usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza non legale. Ha reputato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era ultrapetizione, poiché la Corte territoriale si era limitata a pronunciare sulla violazione delle distanze legali con riferimento alla sopraelevazione; inoltre la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. era generica e non specifica ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e il vizio di insufficiente/contraddittoria motivazione non era più deducibile nel nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato giudicato infondato quanto alla violazione di legge, perché fondato su una questione nuova relativa al principio di prevenzione e comunque su una pretesa usucapione non riproposta in appello; è stato ritenuto inammissibile nella parte motivazionale per le medesime ragioni già esposte. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in omessa pronuncia o ultrapetizione se decide nei limiti delle domande effettivamente riproposte in appello; una domanda o eccezione non reiterata non può fondare il vizio denunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove acquisite d'ufficio fuori dai limiti di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi, o abbia disatteso prove legali valutandole discrezionalmente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e il contenuto del contrasto con la sentenza impugnata; la censura generica è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di insufficiente o contraddittoria motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i vizi che integrano mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà determina nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato per la domanda volta a far dichiarare l'inesistenza di servitù o diritti reali gravanti sul fondo.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede la previa dimostrazione che la domanda o eccezione sia stata effettivamente proposta o reiterata nel giudizio di merito; se essa non risulta riproposta, il vizio non sussiste.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo entro confini rigorosi: occorre indicare specificamente l'errore nell'utilizzo delle prove o nell'attribuzione loro di efficacia legale; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione oggi censurabile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di merito, non possono essere introdotte in cassazione sotto la veste di errori di diritto o di vizi motivazionali.
  • In materia di distanze legali, la contestazione relativa alla legittimità di una sopraelevazione deve essere proposta e coltivata nei gradi di merito con specifico riferimento ai fatti e ai titoli di diritto invocati; la mancata riproposizione della domanda di usucapione impedisce di far valere in cassazione un preteso diritto a mantenere la costruzione a distanza non legale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.