Cassazione Penale, Ordinanza n. 25058/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una serie di reati edilizi e paesaggistici, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In particolare, ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare la condotta successiva al fatto, la particolare tenuità del danno e la non abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva escluso in modo non illogico né contraddittorio la particolare tenuità del fatto, valorizzando la pluralità delle violazioni, l'entità delle opere realizzate e la mancata eliminazione delle conseguenze dannose. La Corte ha richiamato inoltre l'orientamento secondo cui, nelle violazioni urbanistiche e paesaggistiche plurime, l'offensività complessiva della condotta può escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., anche quando il fatto sia naturalisticamente unico. Non risultando la demolizione totale delle opere abusive, ma solo una richiesta di regolarizzazione del titolo edilizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando, nelle violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la pluralità delle violazioni, l'entità delle opere e la mancata eliminazione delle conseguenze dannose rendono l'offensività complessiva incompatibile con la tenuità.
Norma incriminatrice tra quelle poste a fondamento della condanna per abuso edilizio/violazioni urbanistiche.
Disposizione richiamata tra quelle violate in materia edilizia e antisismica.
Disposizione richiamata tra quelle violate in materia edilizia e antisismica.
Disposizione richiamata tra quelle violate in materia edilizia e antisismica.
Disposizione richiamata tra quelle violate in materia edilizia e antisismica.
Disposizione richiamata tra quelle violate in materia edilizia e antisismica.
art. 2 L. reg. 9/1983
Norma regionale richiamata tra quelle violate in relazione agli interventi edilizi contestati.
art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
Norma paesaggistica richiamata tra le violazioni accertate a carico dell'imputata.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nelle violazioni urbanistiche e paesaggistiche, il giudice deve valutare l'offensività complessiva della condotta, potendo escludere la particolare tenuità quando siano violate più disposizioni di legge, anche se il fatto è unitario sul piano naturalistico.
- La mera allegazione di una condotta post factum favorevole non basta a ottenere la causa di non punibilità se non risulta la completa eliminazione delle opere abusive o la rimozione effettiva delle conseguenze dannose.
- Il vizio di motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. non sussiste quando la decisione di merito dia conto in modo логicamente coerente della pluralità delle violazioni, della consistenza dell'intervento e della persistente offensività del fatto.
- La richiesta di regolarizzazione del titolo edilizio non equivale, di per sé, alla demolizione totale delle opere abusive e non è sufficiente a dimostrare l'eliminazione delle conseguenze del reato.
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