Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34890/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo, con tre motivi, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., l'omessa concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e il diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione per depositare un contratto di locazione con ACER Campania, prospettando che tale documento potesse rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali censure riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica analisi critica delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che la successiva regolarizzazione del rapporto con ACER Campania potesse incidere sulla valutazione di particolare tenuità del fatto, osservando che il reato si era già perfezionato a prescindere da tale evenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., negato l'attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e respinto la sospensione condizionale della pena. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base della gravità complessiva della condotta, dei precedenti penali dell'imputata, della persistente aggressione al patrimonio immobiliare pubblico e delle conseguenze pregiudizievoli per la destinazione sociale degli immobili; una successiva regolarizzazione del rapporto non incide sulla valutazione, perché il reato è già perfezionato.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno è stata negata perché i giudici di merito hanno ritenuto non tenue il pregiudizio arrecato al patrimonio immobiliare pubblico e alla funzione sociale degli immobili.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena è stata negata in considerazione dei precedenti penali della ricorrente, ritenuti ostativi al beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica e autonoma critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta incida in modo apprezzabile su un bene giuridico di rilievo pubblico e produca conseguenze rilevanti, specie se l'autore risulta gravato da precedenti penali.
  • La successiva regolarizzazione di un rapporto di fatto o giuridico non elide di regola la consumazione del reato già perfezionato né impone il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • La speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. richiede che il pregiudizio sia effettivamente modesto; ove il danno sia valutato come non tenue per qualità del bene inciso e per le conseguenze della condotta, l'attenuante va negata.
  • La presenza di precedenti penali può essere valorizzata ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena e, più in generale, nella valutazione complessiva della meritevolezza dei benefici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.