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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6583/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso l'intimazione di pagamento del 24.02.2020, collegata a una cartella di pagamento originaria del 06.02.1995. Le questioni principali erano: (i) l'ammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione alla luce della presunta definitività della cartella del 1995 (art. 21 d.lgs. 546/1992); (ii) il possibile effetto di ne bis in idem e la identità della pretesa tra l'avviso di mora del 23.09.2008 (che aveva recepito la rideterminazione disposta dalla Corte d'appello di Milano n.571/2000) e l'intimazione del 2020, nonché il rapporto con l'ordinanza della Cassazione n.21309/2018; (iii) la conformità dell'intimazione agli obblighi di motivazione previsti dall'art. 50 d.P.R. 602/1973 e se fosse necessario richiamare espressamente la pronuncia della Corte d'appello di Milano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la controversia alla Corte d'Appello della Lombardia in diversa composizione. In sintesi: (i) ha ritenuto che la cartella del 06.02.1995 fosse divenuta definitiva e non più impugnabile per decorrenza del termine di 60 giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992, con conseguente rilievo favorevole all'Amministrazione circa la permanenza del titolo; (ii) ha però affermato che il ricorso contro l'intimazione di pagamento del 24.02.2020 è ammissibile in quanto atto autonomamente impugnabile; (iii) ha accolto il motivo relativo alla identità sostanziale della pretesa fra l'avviso di mora del 23.09.2008 (che recepiva la rideterminazione della Corte d'appello di Milano n.571/2000) e l'intimazione del 2020, confermando che non è possibile aggirare l'effetto del giudicato verso taluni coobbligati riproponendo la stessa pretesa (richiamando principi di ne bis in idem e l'irrilevanza delle differenze formali tra gli atti); (iv) ha inoltre stabilito che l'intimazione di pagamento è regolata dal modello e dalla motivazione minima prevista dall'art. 50 d.P.R. 602/1973 e non era necessario richiamare esplicitamente la sentenza di rideterminazione per essere legittima. Per questi motivi la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Stabilisce il termine di impugnazione di 60 giorni per gli atti impositivi: la cartella di pagamento notificata il 06.02.1995, non impugnata nei termini, è divenuta definitiva e non più impugnabile.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    L'intimazione di pagamento deve essere redatta secondo il modello di legge e richiede una motivazione minima stabilita dalla norma: non è dunque necessario che l'intimazione riporti l'espresso richiamo alla sentenza che ha rideterminato il quantum.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n.3)

    Norma sulla deducibilità in cassazione di violazione di legge e motivi di diritto, invocata per censurare la decisione di merito.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nel quadro delle questioni sul giudicato e sull'effetto delle decisioni tra obbligati solidali: la Corte valuta l'impatto del giudicato sul rapporto tra coobbligati.

  • art. 1306, comma 2, cod. civ.

    Richiamato per escludere che il giudicato favorevole al coobbligato travolga ex tunc l'obbligazione verso l'altro coobbligato; il giudicato non ha automaticamente esteso effetto liberatorio agli altri debitori solidali.

  • Ordinanza Cass. n.21309/2018 (richiamata)

    È stata oggetto di analisi: la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla vicenda, ma nel caso concreto la Cassazione attuale ha ritenuto che la sindacabilità dell'intimazione resti possibile e che non fosse necessario richiamare la pronuncia di merito nell'intimazione stessa.

  • Sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000

    Ha rideterminato il quantum della pretesa originaria e tale rideterminazione è stata recepita nell'avviso di mora del 23.09.2008; la sostanziale identità tra quell'avviso e l'intimazione del 2020 è centrale per la valutazione di ne bis in idem.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non impugnata nei termini previsti dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 diventa definitiva e non è più sindacabile in via diretta: la sua esistenza costituisce titolo esecutivo salvo revoca formale da parte dell'Amministrazione.
  • L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile: anche se la cartella è definitiva, il contribuente può proporre ricorso avverso l'intimazione per far valere vizi propri dell'atto (legittimità, motivazione nella misura richiesta dalla legge, ecc.).
  • Se una successiva intimazione ripropone in termini sostanzialmente identici una pretesa già rideterminata e notificata con avviso di mora che ha recepito una sentenza di merito, sussiste il rischio di violazione del principio di ne bis in idem o di duplicazione della pretesa; il giudice valuta la sostanziale identità dei contenuti più che le differenze formali.
  • L'intimazione di pagamento deve rispettare il modello e la motivazione minima richiesti dall'art. 50 d.P.R. 602/1973: non è obbligatorio che riporti dettagliatamente i provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sul quantum, salvo che la mancanza di informazioni renda impossibile l'esercizio della difesa per il contribuente.
  • Per estinguere o rendere inidonea la procedura esecutiva è necessario un atto formale di annullamento/rimozione da parte del soggetto titolare del credito o prova documentale efficace (es. sgravio ufficiale, pagamento), non basta il semplice deposito di note esplicative non avallate dalle parti processuali.
  • In caso di complesse vicende giudiziarie tra coobbligati solidali, la pronuncia favorevole a uno dei coobbligati non produce automaticamente effetto liberatorio ex tunc sugli altri senza che ciò risulti espressamente dalla statuizione o da un atto formale.

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