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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento Irpef, Irap e Iva notificato il 29 novembre 2009 per l’omessa dichiarazione relativa all’anno d’imposta indicato nel testo come «---». C.G. sosteneva di aver aderito al condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, ma aveva versato 3.000 euro invece dell’importo complessivamente dovuto, omettendo un ulteriore versamento di 1.200 euro. L’Agenzia aveva iscritto a ruolo il residuo, con interessi e sanzioni, e aveva poi emesso l’accertamento. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermò la decisione, ritenendo che il comportamento dell’Ufficio avesse ingenerato affidamento sul perfezionamento del condono. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha dedotto che il condono non si era perfezionato per insufficienza dell’importo indicato e versato; con il secondo ha sostenuto che l’affidamento e la buona fede non potevano sanare l’inadempimento tributario né comportare la disapplicazione delle norme fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non censurava la ragione decisiva della sentenza regionale, fondata esclusivamente sulla tutela dell’affidamento e della buona fede. Ha accolto il secondo: l’affidamento, quando sussiste, può escludere sanzioni e conseguenze risarcitorie o accessorie, ma non elimina il debito d’imposta; inoltre, non opera quando il comportamento dell’Amministrazione è successivo all’inadempimento del contribuente, anziché averlo indotto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La decisione non definisce nel merito l’effettivo perfezionamento del condono.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2

    In disparte il rilievo che, ove ne ricorrano i presupposti, il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo.

    La tutela dell’affidamento può incidere sulle sanzioni e sulle conseguenze risarcitorie o accessorie dell’inadempimento, ma non estingue né riduce l’imposta dovuta.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 1, 2 e 8

    La Corte non ha esaminato nel merito se il condono fosse perfezionato: il motivo dell’Agenzia relativo all’insufficienza del versamento è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava la ratio della decisione regionale. La norma è quindi richiamata come oggetto della censura, non interpretata autonomamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Per invocare l’affidamento tutelato dallo Statuto del contribuente occorre, in linea generale, un comportamento dell’Amministrazione anteriore all’inadempimento e idoneo a indurre il contribuente a tenere la condotta contestata. Un comportamento successivo, anche se apparentemente conferma la regolarità della condotta, non è sufficiente secondo il principio applicato in questa decisione.
  • L’affidamento legittimo non sana il mancato pagamento dell’imposta: può incidere sulle sanzioni e sulle conseguenze accessorie, ma non sulla debenza del tributo.
  • In cassazione, il motivo deve confrontarsi con la ragione effettiva che sorregge la decisione impugnata. Una censura che discute una questione diversa da quella decisiva può essere dichiarata inammissibile, anche se riguarda il merito della controversia.

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