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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11995/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce da un'azione possessoria di spoglio relativa al sottotetto di un fabbricato sito in Alba. Un soggetto aveva chiesto la reintegra nel possesso assumendo di essere stato privato dell'accesso al sottotetto dalla proprietaria di un'altra porzione dell'edificio, la quale avrebbe collocato un cancello e alcuni vasi all'imbocco della scala di accesso. La domanda possessoria era stata accolta in sede sommaria e poi definita nel merito con conferma in appello. La controparte, rimasta soccombente, ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, denunciando: la pretesa introduzione in appello di domande/eccezioni nuove e la asserita rinuncia alla tutela possessoria; vizi di omesso esame e travisamento di prove, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; erroneo riconoscimento del possesso esclusivo del sottotetto in capo all'attore possessorio; errata qualificazione del sottotetto e mancato riconoscimento della tutela possessoria sulle porzioni comuni dell'edificio; violazione dell'onere della prova; inattendibilità o incapacità di alcuni testimoni; erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di appello aveva invece ritenuto, sulla base di dichiarazioni raccolte nella fase sommaria, documenti e fotografie, che il ricorrente per cassazione fosse l'unico ad avere le chiavi del sottotetto e che vi avesse intrapreso lavori nel 2012, mentre l'uso di altri spazi dell'edificio da parte dell'altra parte era stato solo transitorio e non incidente sul godimento. La Corte di cassazione ha reputato i motivi in larga parte inammissibili perché volti, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa; per il resto li ha ritenuti infondati o privi di interesse, confermando il rigetto dell'appello e quindi la soccombenza della ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha escluso che vi fossero vizi di ultrapetizione, errori di diritto o anomalie motivazionali idonee a superare il limite del sindacato di legittimità. Ha ribadito che le doglianze relative alla valutazione delle prove, alla ricostruzione dei fatti, alla credibilità dei testimoni e alla qualificazione del possesso non sono scrutinabili in cassazione quando mirano soltanto a ottenere un nuovo esame del merito. Ha inoltre ritenuto corretta la regolazione delle spese in appello, poiché la parte ricorrente era soccombente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è necessario per censurare utilmente una statuizione; manca interesse quando la Corte di merito non ha negato il diritto dedotto o la lesione lamentata.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve risultare da una decisione ultra o extra petita o da omessa pronuncia; non basta evocarla in rubrica.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando valorizza diversamente le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando la prova sia soggetta a regola legale; non è ammessa una critica alla mera ponderazione delle prove.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle censure sulle prove testimoniali e sulla loro ammissione, ma senza riscontro di una violazione idonea a fondare il ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo quello che integra una motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è deducibile la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la natura del sottotetto, ma la Corte osserva che la qualificazione del bene non era decisiva ai fini della soluzione adottata.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per contestare l'accertamento del possesso, ma la doglianza è stata ritenuta una critica di merito sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 1168 c.c.

    La tutela possessoria presuppone lo spoglio o la molestia del possesso; nel caso concreto la Corte ha ritenuto accertato il possesso esclusivo dell'attore possessore e insussistente la lesione dedotta dalla controparte.

  • art. 843 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 2963 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, ma non trattato come norma decisiva nella soluzione della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non se ritiene provato un fatto sulla base delle prove acquisite.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la violazione si configura solo se vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la novità di domande/eccezioni in appello, ma la censura è stata respinta per difetto di interesse e infondatezza.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla pretesa rinuncia a domande/eccezioni, senza accoglimento della doglianza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare l'apprezzamento comparativo delle prove.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è confinato al "minimo costituzionale": sono rilevanti solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
  • La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando abbia semplicemente ritenuto provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie.
  • La censura relativa alla regolazione delle spese è infondata se la parte condannata risulta soccombente; la compensazione resta un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile salvo violazione dei limiti legali.
  • Nel giudizio possessoria, l'accertamento del possesso e della sua lesione è rimesso al giudice di merito; in cassazione non può essere riconsiderata la credibilità dei testimoni o la portata dei documenti se la motivazione è logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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