Cassazione Civile, Ordinanza n. 03515/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, non essendo stata sollevata opposizione dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. n. 119/2018. Le spese sono state compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2002, con rettifica della dichiarazione presentata nel 2003. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto riforma in appello. In cassazione la contribuente aveva proposto tre motivi di ricorso; successivamente ha depositato memoria producendo la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la ricevuta dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l'importo dovuto per la definizione era pari a zero in quanto già versato quanto dovuto nel corso del giudizio. L'Agenzia non ha opposto contestazioni.
Norme richiamate
la presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente alla mancanza di opposizione dell'Agenzia, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
consente la compensazione delle spese quando il giudizio si estingue per le ragioni indicate dalla norma richiamata
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia pendente può determinare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la domanda risulti perfezionata e l'amministrazione non si opponga.
- La circostanza che l'importo dovuto per la definizione agevolata sia pari a zero, perché il contribuente ha già versato quanto richiesto, non impedisce di per sé l'accesso alla definizione, se la disciplina applicabile lo consente.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria, le spese possono essere compensate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
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