Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03515/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, non essendo stata sollevata opposizione dall'Agenzia delle entrate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. n. 119/2018. Le spese sono state compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2002, con rettifica della dichiarazione presentata nel 2003. Il ricorso era stato accolto in primo grado, ma l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto riforma in appello. In cassazione la contribuente aveva proposto tre motivi di ricorso; successivamente ha depositato memoria producendo la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e la ricevuta dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché l'importo dovuto per la definizione era pari a zero in quanto già versato quanto dovuto nel corso del giudizio. L'Agenzia non ha opposto contestazioni.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 119/2018

    la presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente alla mancanza di opposizione dell'Agenzia, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

  • art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    consente la compensazione delle spese quando il giudizio si estingue per le ragioni indicate dalla norma richiamata

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia pendente può determinare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando la domanda risulti perfezionata e l'amministrazione non si opponga.
  • La circostanza che l'importo dovuto per la definizione agevolata sia pari a zero, perché il contribuente ha già versato quanto richiesto, non impedisce di per sé l'accesso alla definizione, se la disciplina applicabile lo consente.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria, le spese possono essere compensate secondo la disciplina speciale del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.