Sentenza del 14/01/2016 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Indennità di trasferta - Deducibilità o tassazione - Trasferte abituali e contrattualmente previste - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2008 e 2009, delle somme corrisposte al lavoratore come indennità forfettaria di trasferta, originariamente considerate esenti ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. 917/1986. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato tali somme come compensi per lavoro straordinario, contestando inoltre l'applicabilità del regime previsto per i trasfertisti abituali. Il contribuente sosteneva invece la natura indennitaria delle somme e, in subordine, l'applicazione dell'art. 51, comma 6, relativo ai lavoratori obbligati contrattualmente a svolgere l'attività in luoghi sempre variabili e diversi. Erano state sollevate anche contestazioni sulla motivazione degli avvisi, sulla loro sottoscrizione e sulle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado e ha respinto sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia l'appello incidentale del contribuente. Ha ritenuto validi gli avvisi di accertamento, poiché la segnalazione della Guardia di Finanza richiamata per relationem era stata allegata e gli atti indicavano sufficientemente i presupposti della ripresa fiscale. Ha inoltre ritenuto valida la sottoscrizione degli avvisi da parte del funzionario delegato. Nel merito, l'Agenzia non ha provato che le somme costituissero retribuzione per lavoro straordinario, mentre la documentazione contrattuale e gli ordini di servizio hanno dimostrato che il lavoratore era tenuto a prestare attività continuativamente in cantieri diversi e variabili. È stato quindi applicato l'art. 51, comma 6, del d.P.R. 917/1986, con concorso delle indennità alla formazione del reddito nella misura del 50%, anziché la totale esenzione prevista dal comma 5. Le sanzioni sono state disapplicate, poiché l'eventuale errata applicazione fiscale era imputabile alla cooperativa, quale sostituto d'imposta, e non al lavoratore. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le indennità per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale sono escluse dalla formazione del reddito entro i limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Il regime di totale o parziale esenzione previsto dal comma 5 riguarda i lavoratori che effettuano trasferte o missioni solo occasionalmente fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro. Non si applica, invece, quando l'attività fuori sede è ordinaria e strutturalmente prevista dal rapporto.
Art. 51, comma 6, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
La norma disciplina la figura del trasfertista abituale. È applicabile quando l'attività fuori sede è continuativa, caratterizzata da spostamenti tra luoghi diversi e prevista dal contratto individuale o dalla contrattazione collettiva.
L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
La motivazione per relationem è valida quando l'atto richiamato è allegato all'avviso oppure quando quest'ultimo ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa fiscale.
Art. 49, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
È stato richiamato dall'Amministrazione finanziaria per qualificare le somme contestate come redditi di lavoro dipendente, ma la Commissione ha escluso che fosse stata provata la loro effettiva natura di compensi per lavoro straordinario.
Art. 42, d.P.R. 600/1973 sulla sottoscrizione dell'avviso
L'avviso può essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva munito di delega nominativa o comunque validamente conferita. L'eventuale decadenza o irregolarità dell'incarico dirigenziale non determina automaticamente la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Per distinguere una trasferta occasionale da una situazione di trasfertismo abituale occorre verificare la concreta organizzazione del lavoro e non solo la denominazione utilizzata in busta paga.
- Se il contratto individuale, il CCNL, gli accordi aziendali o gli ordini di servizio prevedono che il dipendente operi stabilmente in cantieri o sedi variabili, è normalmente applicabile il regime del trasfertista di cui all'art. 51, comma 6, con tassazione del 50% dell'indennità.
- Il regime più favorevole del comma 5, con esenzione nei limiti di legge, presuppone trasferte occasionali fuori dal comune della sede abituale e non un'attività strutturalmente itinerante.
- La qualificazione delle somme come indennità di trasferta non è sufficiente: il datore di lavoro deve poter dimostrare la concreta effettuazione delle trasferte e la loro coerenza con il contratto e con l'organizzazione aziendale.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare la diversa natura retributiva delle somme, ad esempio come compensi per lavoro straordinario; in mancanza di tale prova, non può procedere automaticamente alla riqualificazione.
- Gli avvisi di accertamento possono motivare per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato o il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso.
- Le sanzioni possono essere escluse quando l'errore fiscale dipende dal sostituto d'imposta e il lavoratore non aveva potere decisionale né un concreto obbligo di verificare la correttezza della qualificazione operata in busta paga.
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