Sentenza del 14/01/2016 n. 101 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IRES - IVA - IRAP - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ - Bilancio finale di liquidazione - Responsabilità dei soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato ai soci la responsabilità per i debiti tributari della società dopo la liquidazione e la cancellazione dell'ente, sulla base dell'art. 2495 c.c. La questione riguardava in particolare se i soci potessero essere chiamati a rispondere di IRES, IVA e IRAP anche in assenza di somme o beni ricevuti in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione.
La decisione
La pretesa nei confronti dei soci è stata esclusa. È stato stabilito che i soci che dimostrano di non aver percepito alcuna somma, né beneficiato di beni o attività, a seguito della liquidazione non sono responsabili dei debiti tributari della società estinta. L'art. 2495 c.c., pur tutelando anche l'Erario quale creditore sociale, può operare nei confronti dei soci solo in presenza di una effettiva attribuzione patrimoniale derivante dalla liquidazione.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
La norma tutela i creditori sociali, compreso l'Erario, ma la responsabilità dei soci presuppone che essi abbiano effettivamente ricevuto somme o beni dalla liquidazione. Se non vi è stata alcuna percezione, non sussiste una base patrimoniale per la responsabilità del socio.
Norme tributarie in materia di IRES, IVA e IRAP
Le obbligazioni tributarie della società estinta non possono essere automaticamente trasferite ai soci in assenza dei presupposti civilistici della responsabilità derivante dalla liquidazione.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società, il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari soltanto entro il limite di quanto abbia effettivamente ricevuto in sede di liquidazione.
- La semplice qualità di socio della società estinta non è sufficiente a fondare la responsabilità fiscale personale.
- Il socio che nega di aver ricevuto somme o beni deve poter documentare l'assenza di distribuzioni risultante dal bilancio finale di liquidazione e dalla documentazione contabile.
- L'Amministrazione finanziaria deve individuare e dimostrare l'effettiva attribuzione patrimoniale al socio; non è sufficiente richiamare la sola cancellazione della società o l'art. 2495 c.c.
- La regola vale anche per debiti relativi a IRES, IVA e IRAP, ferma restando la necessità di valutare eventuali ulteriori titoli autonomi di responsabilità, come condotte personali illecite o responsabilità del liquidatore.
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