Sentenza del 14/01/2016 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IVA - FRODE CAROSELLO - DETRAZIONE - Frode fiscale - Onere della prova - Mancato versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione sosteneva che il mancato versamento dell’IVA da parte di altri soggetti della catena commerciale fosse sufficiente a escludere la detrazione dell’imposta da parte del contribuente. La contestazione riguardava una possibile frode fiscale e, in particolare, la presunta consapevolezza del contribuente di partecipare a un circuito fraudolento. Secondo i principi dell’Unione europea, tuttavia, il mancato versamento dell’IVA da parte di un precedente o successivo cedente non è, da solo, sufficiente per negare la detrazione: l’Amministrazione deve dimostrare che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione non è stata ritenuta sufficiente, poiché non è stata dimostrata la consapevolezza del contribuente circa il carattere fraudolento delle operazioni. Il contribuente ha fornito elementi idonei a dimostrare la propria buona fede, tra cui l’esistenza di normali rapporti commerciali, l’accettazione diretta della merce presso la propria sede logistica e il pagamento mediante assegni intestati direttamente alla venditrice. Pertanto, il diritto alla detrazione IVA è stato riconosciuto e la contestazione fondata esclusivamente sul mancato versamento dell’imposta da parte di altri operatori è stata respinta.
Norme richiamate
Principi della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di detrazione IVA
La detrazione dell’IVA deve essere negata solo ove sia dimostrato che la stessa sia stata invocata fraudolentemente o abusivamente.
Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema IVA e può essere negato soltanto quando l’Amministrazione dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta o abusiva.
Principi della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’onere della prova
Spetta all’Amministrazione dimostrare la consapevolezza del contribuente nel circuito fraudolento.
Non è sufficiente provare che un altro soggetto della catena non abbia versato l’IVA. L’Amministrazione deve dimostrare il collegamento soggettivo del contribuente con la frode, mentre il contribuente può contrastare la presunzione documentando la regolarità e la concretezza delle operazioni.
Massime di principio
- Il mancato versamento dell’IVA da parte di un altro operatore della catena commerciale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione da parte del contribuente.
- Per negare la detrazione in una frode carosello, l’Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi che il contribuente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la frode.
- La buona fede può essere dimostrata attraverso comportamenti commerciali effettivi e ordinari, come la verifica e la ricezione diretta della merce, pagamenti tracciabili e intestati al reale venditore e una documentazione coerente dell’operazione.
- L’assenza di un vantaggio economico diretto derivante dalla rivendita dei beni non è decisiva: ciò che conta è la prova della consapevole partecipazione, o della colpevole ignoranza, del contribuente rispetto alla frode.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove della consegna e della ricezione della merce, pagamenti tracciabili e ogni elemento idoneo a dimostrare la normale operatività del rapporto commerciale.
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