Sentenza del 14/01/2016 n. 6 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - art. 1 - commi 508 e 590 - della legge n. 147/2013 - Ricorso della Regione Sicilia -lamentata illegittimità della destinazione del gettito fiscale- genericità delle censure - inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione siciliana ha impugnato l'art. 1, commi 508 e 590, della legge n. 147/2013, contestando la riserva allo Stato del gettito di alcune entrate fiscali, compreso il contributo di solidarietà prorogato per il periodo 2014-2016. Secondo la Regione, tali entrate sarebbero spettate alla Sicilia in base allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione e la loro sottrazione avrebbe violato gli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto, l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e gli artt. 81, 97 e 119 Cost. La Regione ha inoltre lamentato l'assenza di un adeguato raccordo finanziario e la genericità della destinazione del gettito riservato.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 508, considerato autonomamente, perché la Regione non aveva individuato in modo specifico quali entrate tributarie di propria spettanza fossero state indebitamente sottratte. Ha inoltre dichiarato inammissibili, per genericità e assertività delle censure, le questioni riferite agli artt. 20 e 43 dello Statuto e agli artt. 81, 97 e 119 Cost. Quanto alla combinazione dei commi 508 e 590, la questione è stata ritenuta ammissibile ma non fondata: il contributo di solidarietà aveva natura tributaria, costituiva un'entrata nuova in quanto prorogato oltre il termine originario e il suo gettito era destinato specificamente alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico e alla riduzione del debito secondo gli obblighi europei. La riserva allo Stato è stata quindi ritenuta legittima.
Norme richiamate
Art. 1, comma 508, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Le nuove e maggiori entrate erariali [...] sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014, [...] per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico.
La norma riserva temporaneamente allo Stato determinate nuove o maggiori entrate erariali e ne vincola il gettito alla copertura del servizio del debito pubblico e alla riduzione del debito.
Art. 1, comma 590, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 [...] continuano ad applicarsi [...] dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
La proroga del contributo di solidarietà ha prodotto un'entrata tributaria nuova ai fini della disciplina sulle riserve erariali.
Art. 36 dello Statuto della Regione siciliana e art. 2, primo comma, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074
La riserva allo Stato è ammessa per entrate tributarie nuove, destinate con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità dello Stato specificate nelle leggi medesime.
La Corte ha individuato tre condizioni cumulative per la riserva erariale: natura tributaria dell'entrata, novità dell'entrata e specifica destinazione del gettito a finalità statali determinate.
Art. 81, sesto comma, Costituzione
La censura fondata su tale parametro è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico e assertivo, senza spiegare concretamente il contrasto tra la disciplina impugnata e il parametro costituzionale.
Art. 97, primo comma, Costituzione
La Corte ha ritenuto non adeguatamente illustrata la pretesa violazione degli equilibri di bilancio; il semplice richiamo alla garanzia dell'equilibrio finanziario non è sufficiente a rendere ammissibile la censura.
Art. 119 Costituzione
Anche la censura relativa all'autonomia finanziaria regionale è stata dichiarata inammissibile per mancanza di una motivazione puntuale e dell'individuazione concreta delle risorse sottratte e degli effetti sulle funzioni regionali.
Artt. 34 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Nel giudizio in via principale il ricorso deve individuare con precisione le disposizioni impugnate, le norme parametro e le ragioni della violazione; la mancata specificazione delle entrate contestate determina l'inammissibilità per indeterminatezza dell'oggetto.
Massime di principio
- Nel giudizio costituzionale in via principale le censure devono essere specifiche: occorre indicare esattamente quali risorse, disposizioni o effetti finanziari si contestano e spiegare il nesso tra la norma impugnata e la violazione costituzionale.
- La genericità o l'assertività delle doglianze, prive di un'analisi concreta dei parametri costituzionali e degli effetti della norma, conduce normalmente all'inammissibilità senza esame approfondito nel merito.
- Per riservare allo Stato entrate normalmente spettanti a una Regione speciale devono ricorrere cumulativamente la natura tributaria dell'entrata, la sua novità e una destinazione legislativa specifica a finalità statali determinate.
- Un tributo già esistente può essere considerato un'entrata nuova quando una proroga o un nuovo atto impositivo produce un gettito aggiuntivo che, senza tale intervento legislativo, non si sarebbe verificato.
- La destinazione alla copertura degli interessi sul debito pubblico e alla riduzione del debito secondo obblighi europei può integrare una finalità statale specifica e legittimare la riserva del gettito all'Erario.
- Una questione basata su una possibile interpretazione della norma è ammissibile se tale interpretazione è plausibile e non irragionevolmente scollegata dal testo legislativo.
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