Sentenza del 14/01/2016 n. 120 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
APPELLO - MOTIVI NUOVI - Omessa proposizione nel primo grado di giudizio - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In appello è stata sollevata per la prima volta l'eccezione relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto impositivo da parte di un dirigente munito del necessario potere, anche alla luce degli effetti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale. La questione non era stata proposta nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il motivo nuovo è stato dichiarato inammissibile. Il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 21 del D.lgs. 546/1992 determina il consolidamento e la definitività dell'atto tributario, anche qualora l'atto sia affetto da nullità. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale non possono essere fatti valere per la prima volta mediante motivi aggiunti in appello, quando la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
Art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata impugnazione dell'atto tributario entro il termine decadenziale previsto comporta il suo consolidamento e la sua definitività, anche in presenza di vizi qualificabili come nullità.
Norma dichiarata costituzionalmente illegittima, non specificata nel testo
La relativa illegittimità costituzionale non consente di introdurre per la prima volta in appello, mediante motivi aggiunti, un'eccezione non proposta in primo grado, salvo che si tratti di una questione rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario le contestazioni relative alla validità dell'atto devono essere proposte tempestivamente e, di regola, già nel giudizio di primo grado.
- Un vizio dell'atto, anche se astrattamente riconducibile alla nullità, non può essere utilizzato per superare i termini decadenziali di impugnazione quando l'atto è divenuto definitivo.
- I motivi nuovi o le eccezioni introdotte per la prima volta in appello sono normalmente inammissibili se non riguardano questioni rilevabili d'ufficio.
- Una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale non riapre automaticamente i termini per impugnare un atto tributario ormai consolidato e non consente, di per sé, di introdurre nuove censure in appello.
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