Sentenza del 14/01/2016 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REDDITO DEI FABBRICATI - Canone di locazione - Prestazioni in natura - Assenza di versamento in denaro - Opere migliorative - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, ai fini del calcolo del reddito dei fabbricati, non dovesse essere considerata come canone di locazione la parte non corrisposta in denaro, ma eseguita dal conduttore mediante opere migliorative e interventi di manutenzione sull'immobile. La questione riguardava quindi se le prestazioni in natura potessero essere escluse dal reddito locativo perché non consistenti in un effettivo versamento monetario.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che, ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, non rileva la modalità con cui il canone viene corrisposto: anche le opere migliorative o gli interventi di manutenzione eseguiti dal conduttore costituiscono prestazioni in natura riconducibili al rapporto locativo, soprattutto quando arrecano beneficio al locatore. Pertanto, tali prestazioni devono essere considerate nella determinazione del reddito derivante dalla locazione.
Norme richiamate
Disciplina del reddito dei fabbricati e dei canoni di locazione
Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, non rileva che parte del canone sia corrisposta attraverso opere migliorative anziché mediante somme liquide.
Il reddito locativo può comprendere anche utilità e prestazioni in natura, non soltanto pagamenti monetari. Le opere eseguite dal conduttore rilevano quando rappresentano una componente del corrispettivo della locazione e producono un beneficio per il locatore.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, il canone di locazione può essere corrisposto anche mediante prestazioni in natura o lavori sull'immobile; l'assenza di un pagamento in denaro non esclude automaticamente l'esistenza di un corrispettivo imponibile.
- Le opere di manutenzione o miglioramento eseguite dal conduttore devono essere valutate in base alla loro funzione economica nel contratto: se costituiscono, anche parzialmente, il corrispettivo della locazione e beneficiano il locatore, possono concorrere alla determinazione del reddito del locatore.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza del rapporto e non solo dalla forma del pagamento indicata nel contratto.
- In situazioni analoghe è importante documentare il valore delle opere, il loro collegamento con il canone e il beneficio effettivamente conseguito dal proprietario, poiché tali elementi possono incidere sulla determinazione del reddito imponibile.
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