Cassazione Penale, Sentenza n. 21531/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente ha lamentato: 1) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, posto che i fatti risalgono al 2019; 2) violazione di legge per la mancata applicazione degli arresti domiciliari in comunità, misura invece concessa a un altro coindagato all'esterno della Sicilia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche e aspecifiche e, in sostanza, miravano a una rivalutazione di merito delle prove e delle esigenze cautelari, il che non è consentito in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato gravi indizi, il ruolo verticistico del prevenuto nel sodalizio, la professionalità e sistematicità del traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, le pregresse condanne e l'assenza di una lecita occupazione, elementi che giustificano la custodia cautelare carceraria soprattutto alla luce della presunzione propria dell'art. 275, comma 3. Per l'inammissibilità del ricorso il Condorelli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sostanziale che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; richiamata per identificare la fattispecie contestata e la gravità delle condotte.
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata in relazione al ruolo verticistico e all'organizzazione del sodalizio.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale che, nell'ipotesi di reati gravi (come il traffico di stupefacenti), presuppone la sussistenza delle esigenze cautelari e la relativa adeguatezza della misura carceraria; la Corte ha richiamato la presunzione e la relativa difficoltà di superarla senza adeguata motivazione opposta dal ricorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale relativo ai contenuti del ricorso per cassazione; citato in relazione alla formulazione delle censure.
Norma che definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla riesamina delle prove e alla valutazione di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale di natura esecutiva richiamata per l'adempimento a carico del direttore dell'istituto penitenziario, cui va trasmessa copia del provvedimento.
Sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata con riferimento al principio secondo cui, in caso di inammissibilità imputabile al ricorrente, può essere disposta una sanzione pecuniaria; la Corte ha rilevato l'assenza di causa di non imputabilità e ha condannato il ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione non può svolgere un sindacato di merito: le critiche che mirano a rivelare una diversa valutazione delle prove o a ridimensionare la gravità degli indizi sono inammissibili se non sono fondate su specifici vizi giuridici o logici della motivazione.
- Nei procedimenti per reati connotati da particolare gravità (p. es. traffico di ingenti quantità di stupefacenti) l'art. 275, comma 3, crea una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e della relativa adeguatezza della misura carceraria; il giudice deve però motivare in concreto la persistenza di tali esigenze, e il ricorrente deve contestare questa motivazione con censure specifiche per ottenere l'esame di legittimità.
- La concessione di misure alternative a coindagati in altre sedi non obbliga automaticamente l'adozione della stessa misura; occorre una valutazione individuale e motivata del rischio di reiterazione, della pericolosità e delle condizioni personali del singolo imputato.
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso per cassazione contro misure cautelari è necessario indicare puntualmente le eventuali contraddizioni, omissioni o irragionevolezze nella motivazione del giudice di merito, non limitandosi a doglianze generiche sul merito.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente è possibile la condanna a spese e a una sanzione pecuniaria; va quindi valutata la fondatezza procedurale delle censure prima di proporre il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21472/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2024 del 30/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →