Cassazione Penale, Sentenza n. 2794/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Questione di competenza territoriale relativa al reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 contestato a Alessandro Di Palma, legale rappresentante della Tralog s.r.l. La difesa ha sostenuto che la competenza dovesse essere radicata in Avellino poiché l'ultimo modello F24 con cui sono state effettuate le compensazioni è stato presentato presso la filiale della Banca Sella di Avellino. Il GIP di Milano ha quindi trasmesso la questione (rinvio pregiudiziale) per decidere se, ai fini della competenza, rilevi il luogo dell'ultima presentazione telematica dell'F24 (Avellino) oppure il luogo di accertamento (Milano), considerata la diversa qualificazione del reato (reato consumato con l'ultimo F24 vs reato omissivo istantaneo con luogo dell'accertamento).
La decisione
La Corte ha seguito l'orientamento giurisprudenziale che ritiene l'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 consumato con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (richiamando sentenze come Cappello, Mangieri, Monghese). Ha dunque qualificato il delitto come reato a consumazione (eventualmente) prolungata composto da atti autonomi (presentazioni F24) e ha ritenuto che, nel caso concreto, l'ultimo F24 sia stato presentato presso la filiale di Avellino; di conseguenza la competenza territoriale spetta all'autorità giudiziaria di Avellino e gli atti devono essere trasmessi a quella autorità.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
La norma punisce l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti mediante il modello F24; la giurisprudenza interpretata nella sentenza considera il reato consumato con la presentazione dell'ultimo F24 relativo all'anno interessato, caratterizzando la condotta come attiva e finalizzata a eludere l'accertamento.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato come disciplina dei versamenti unificati e della possibilità di compensare debiti e crediti tramite modello F24; conferma che la compensazione avviene tramite F24 e quindi tale modello ha rilievo costitutivo rispetto alla consumazione del reato.
Norma procedurale che permette il rinvio pregiudiziale dell'ordinanza al giudice superiore per la risoluzione di questioni di competenza; applicata dal GIP per chiedere chiarimenti sulla competenza territoriale.
Richiamati nell'ambito del confronto sulle regole ordinarie di determinazione del luogo di consumazione del reato; la sentenza evidenzia che, per il reato in esame, si applicano criteri speciali (es. art. 18 d.lgs. n.74/2000) o il criterio dell'ultimo F24.
art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato in dottrina/giurisprudenza come criterio dell'accertamento ai fini della competenza; la sentenza specifica che tale criterio è prevalente per la sua natura speciale solo se si qualificasse il reato come omissivo istantaneo, cosa che il giudice ha ritenuto non applicabile nel caso concreto.
Massime di principio
- Per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 la consumazione si verifica con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato: la competenza territoriale segue il luogo in cui tale ultimo F24 è stato presentato.
- Se la condotta di compensazione si realizza mediante più presentazioni F24, ciascuna presentazione è un atto autonomo e la fattispecie può essere qualificata come reato a consumazione prolungata composto da atti distinti; per determinare la competenza conta l'ultimo atto concreto.
- La tesi alternativa (reato omissivo istantaneo con luogo dell'accertamento) è minoritaria: chi invoca questa lettura dovrà confrontarsi con un orientamento consolidato che dà rilievo al momento e al luogo della presentazione dell'F24.
- In casi pratici di pluralità di luoghi (es. presentazioni telematiche, filiali diverse), è importante identificare documentalmente l'ultimo F24 effettivamente trasmesso e il relativo sportello/ufficio telematico per definire la competenza.
- Per la difesa, le possibilità di contestare la competenza territoriale sono limitate se risulta chiaro e provato dove è stato presentato l'ultimo F24; si può però prospettare distinzione di orientamenti giurisprudenziali (maggiore marginale Magnozzi) e sollevare questioni preliminari quando sussistano elementi concreti che favoriscano l'altra tesi.
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