Cassazione Civile, Ordinanza n. 16439/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino albanese aveva impugnato davanti al Giudice di Pace di Ragusa un decreto prefettizio di espulsione emesso il 13 febbraio 2024. Nel corso del procedimento il difensore aveva comunicato più volte l'impossibilità di comparire all'udienza per concomitanti impegni professionali, chiedendo in subordine di poter partecipare da remoto e, ove ciò non fosse stato possibile, di trattenere la causa in decisione sulla base delle note scritte già depositate. Nonostante tali istanze, il Giudice di Pace, dopo un primo rinvio e dopo aver preso atto della mancata comparizione delle parti, alla successiva udienza del 29 aprile 2024 aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del procedimento ex artt. 309 e 181 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. 286/1998, agli artt. 127, 127-bis e 127-ter c.p.c. e all'art. 18 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che nel rito di opposizione al decreto di espulsione la mancata presenza in udienza non può comportare estinzione o rinvio ai sensi dell'art. 181 c.p.c., poiché il giudice deve comunque decidere nel merito; si lamentava inoltre il mancato accesso alla trattazione da remoto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la disciplina speciale dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, soggetta al rito semplificato di cognizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011, caratterizzato da celerità, semplicità e impulso officioso. In tale procedimento la regola generale dell'art. 181 c.p.c. sulla mancata comparizione delle parti non si applica, sicché il giudice, verificata la ritualità della notifica degli atti, deve comunque pronunciare sul merito dell'impugnazione e non può dichiarare l'estinzione o far discendere dalla mancata comparizione una sanzione processuale. Per questo motivo l'ordinanza del Giudice di Pace è stata cassata con rinvio allo stesso ufficio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione.
Prevede la competenza del giudice di pace per l'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione e il relativo rito speciale, come modificato dal d.lgs. 150/2011.
Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina dell'espulsione amministrativa.
Richiamato a sostegno della doglianza relativa alla mancata partecipazione all'udienza e alla trattazione da remoto.
Invocato dal ricorrente in relazione alla partecipazione da remoto all'udienza.
Invocato dal ricorrente in relazione al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Disciplina il rito applicabile all'opposizione al decreto di espulsione e impone la definizione del giudizio entro venti giorni dal deposito del ricorso; il rinvio al rito sommario opera solo ove non diversamente disposto dallo stesso articolo.
La Corte esclude che, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la mancata comparizione delle parti possa comportare l'applicazione della regola di rinvio o di estinzione prevista da tali norme.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, disciplinato dall'art. 18 d.lgs. 150/2011, la mancata comparizione dell'opponente non determina di regola rinvio della causa né estinzione del processo, perché il rito è improntato a celerità, semplificazione e impulso officioso.
- In tale procedimento il giudice, una volta verificata la ritualità della notifica degli atti idonei a consentire la comparizione, deve pronunciare comunque sul merito dell'impugnazione, senza poter attribuire alla mancata comparizione il valore di rinuncia tacita o di disinteresse alla domanda.
- Il rinvio alla disciplina del rito sommario di cognizione opera solo in quanto compatibile e solo ove l'art. 18 d.lgs. 150/2011 non disponga diversamente; pertanto non trova applicazione la regola generale dell'art. 181 c.p.c. sulla fissazione di una nuova udienza per mancata comparizione.
- Poiché l'opposizione al decreto di espulsione incide su un diritto fondamentale della persona, la reazione processuale alla mancata presenza dell'opponente non può tradursi in una sanzione processuale di estinzione o cancellazione dal ruolo in assenza di una specifica previsione normativa.
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