Cassazione Penale, Sentenza n. 37178/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Udine, con sentenza del 13 ottobre 2023 confermata dalla Corte di appello di Trieste il 13 gennaio 2026, a undici mesi di reclusione e 250 euro di multa per truffa e sostituzione di persona ai danni della persona offesa, per fatti commessi dal 7 al 19 gennaio 2021. Secondo l’accertamento recepito in appello, si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri per accreditarsi e indurre la persona offesa a effettuare diverse ricariche sul proprio conto Sisal. Con il primo motivo la difesa ha contestato la configurabilità della sostituzione di persona ex art. 494 c.p., sostenendo che la falsa qualifica rilevasse soltanto come artificio o raggiro della truffa e non producesse uno specifico effetto giuridico. Con il secondo motivo ha contestato la truffa ex art. 640 c.p., deducendo che i fatti integrassero un mero inadempimento civilistico, anche perché l’imputato aveva consegnato alla persona offesa copia del proprio documento d’identità e risultava quindi individuabile. Dopo la proposizione del ricorso, la persona offesa ha rimesso la querela il 25 settembre 2026 e l’imputato l’ha accettata il 29 settembre 2026; nelle conclusioni scritte la difesa ha chiesto di dichiarare non doversi procedere per remissione.
La decisione
La Cassazione ha rilevato che la remissione della querela, ritualmente accettata, ha estinto il reato di truffa: ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale reato e ha dichiarato assorbito il secondo motivo, senza esaminarne il merito. Ha respinto il primo motivo: la falsa attribuzione della qualità di appartenente all’Arma dei Carabinieri integra l’art. 494 c.p., poiché si tratta di una qualità personale cui l’ordinamento ricollega funzioni, poteri, doveri e prerogative, e nel caso concreto era stata spesa consapevolmente per accreditare l’agente e indurre la persona offesa a disporre del proprio patrimonio. La Corte ha inoltre escluso che la sostituzione di persona sia assorbita dalla truffa: le fattispecie non sono in rapporto di specialità perché nessuna contiene tutti gli elementi costitutivi dell’altra; possono dunque concorrere anche quando la falsa identità costituisca in concreto l’artificio o raggiro della truffa. È stata dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 494 c.p.; la sentenza è stata annullata limitatamente alla pena relativa a tale reato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Le spese del procedimento relative alla remissione sono state poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione.
Norme richiamate
Integra tale reato la condotta di chi, mediante l’attribuzione di un falso nome, di un falso stato o di una falsa qualità personale cui la legge ricollega specifici effetti giuridici, induce altri in errore.
La sostituzione di persona ricorre quando l’agente induce altri in errore attribuendosi una qualità personale falsa cui la legge ricollega specifici effetti giuridici. La falsa qualifica di appartenente all’Arma dei Carabinieri soddisfa tale requisito; non è necessario che la condotta sia diretta all’esercizio abusivo della professione né che il vantaggio sia effettivamente conseguito.
La prima fattispecie richiede artifici o raggiri, induzione in errore e conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno;
La truffa richiede artifici o raggiri, induzione in errore e conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno; la sostituzione di persona non richiede invece il conseguimento dell’ingiusto profitto con correlativo danno. Le fattispecie non sono in rapporto di specialità e possono concorrere.
Il criterio di specialità ha, dunque, natura logico-formale e postula un rapporto di continenza tra le fattispecie, da verificarsi mediante il confronto strutturale dei rispettivi elementi costitutivi, restando estraneo a tale giudizio il criterio del bene giuridico tutelato.
Il rapporto di specialità va accertato confrontando in astratto gli elementi costitutivi delle fattispecie e verificando che la norma speciale contenga tutti gli elementi della norma generale, oltre a elementi specializzanti. Non bastano la concreta modalità di realizzazione del fatto o l’identità del bene giuridico; in mancanza di continenza strutturale non operano l’assorbimento o la consunzione.
Deve preliminarmente rilevarsi la sopravvenuta estinzione del delitto di truffa ex art. 152, primo comma, cod. pen., conseguente alla remissione della querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dall’imputato.
La remissione della querela, quando ritualmente accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato di truffa oggetto della querela.
Ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen., le spese del procedimento sono a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione.
In mancanza di una diversa pattuizione nell’atto di remissione, le spese del procedimento conseguenti alla remissione sono a carico del querelato.
Massime di principio
- Integra il delitto di sostituzione di persona l’attribuzione consapevole di una falsa qualità personale cui la legge ricollega specifici effetti giuridici, quando essa sia idonea a indurre altri in errore. La falsa attribuzione della qualità di appartenente a una forza di polizia rileva quando venga spesa per accreditarsi e indurre la persona offesa a compiere un atto di disposizione patrimoniale; non è necessario che l’agente persegua l’esercizio abusivo della professione.
- Per l’art. 494 c.p. la consumazione coincide con l’induzione in errore della vittima; l’effettivo conseguimento del vantaggio perseguito attiene al dolo specifico e non è necessario per la consumazione.
- Il concorso apparente di norme ai sensi dell’art. 15 c.p. si risolve mediante il confronto strutturale, in astratto, degli elementi costitutivi delle fattispecie: la norma speciale deve contenere tutti gli elementi della norma generale e aggiungere elementi specializzanti. Il concreto modo in cui il fatto è stato realizzato e il bene giuridico tutelato non sostituiscono tale verifica.
- I delitti di truffa e sostituzione di persona possono concorrere quando la falsa identità o qualità sia anche lo strumento concreto degli artifici o raggiri della truffa: la truffa richiede profitto ingiusto e altrui danno, mentre la sostituzione di persona richiede una delle specifiche condotte identitarie o attributive previste dall’art. 494 c.p.; nessuna fattispecie contiene integralmente gli elementi dell’altra.
- La remissione della querela ritualmente accettata estingue il reato di truffa oggetto della querela; salvo diversa convenzione contenuta nell’atto di remissione, le spese del procedimento sono a carico del querelato.
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