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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22388/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del titolare di un'impresa individuale, con mansioni di autista, per il periodo dal 12/01/2009 al 31/08/2011. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva respinto il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'asserita mancata valutazione del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti. Ha sostenuto che tale verbale non poteva valere come valido strumento conciliativo per difetto di effettiva assistenza sindacale, e che la sua omissione valutativa avrebbe inciso sull'accertamento della subordinazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente contestava in realtà la valutazione di merito svolta dai giudici di appello. Ha osservato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma, consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non su questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori. Ha aggiunto che la corte territoriale aveva comunque esaminato il verbale di conciliazione, escludendone la rilevanza per difetto di effettività dell'assistenza sindacale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

    consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione di questioni, argomentazioni o prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, la contraddittorietà irriducibile o l'incomprensibilità integrano nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale minimo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone il rispetto del requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, opera anche quando i giudici di merito seguano il medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito.
  • Un documento o un elemento istruttorio non coincide di per sé con il 'fatto' di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; l'omessa considerazione di una specifica risultanza probatoria non integra vizio di legittimità se il fatto storico cui essa si riferisce è stato comunque esaminato.
  • La censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o omesso esame, mira in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme o comunque di decisioni di merito fondate sul medesimo nucleo argomentativo sui fatti principali, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale resta ulteriormente circoscritto.
  • La verifica del vizio motivazionale si limita al rispetto del 'minimo costituzionale' della motivazione, essendo sindacabili solo le ipotesi estreme di mancanza, apparenza, incomprensibilità o irriducibile contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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