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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16761/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento/contributo pubblico concesso per la realizzazione di un progetto e poi revocato dall’ente erogatore, con richiesta di restituzione delle somme già percepite e degli interessi. La revoca è stata adottata dopo controlli che avevano rilevato irregolarità contabili e una contestata sovrafatturazione nella fase di rendicontazione finale della spesa. La beneficiaria ha impugnato la revoca sostenendo, in sostanza, la propria posizione di diritto alla conservazione degli importi liquidati. Il giudizio era stato inizialmente introdotto davanti al giudice ordinario, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la domanda era stata quindi tempestivamente riproposta davanti al TAR. Il TAR, ritenendo che la revoca attinesse alla fase esecutiva del rapporto e all’inadempimento di obblighi successivi alla concessione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite di stabilire se la giurisdizione spettasse al giudice ordinario o a quello amministrativo.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha ritenuto tempestivamente sollevato il conflitto negativo di giurisdizione dal giudice amministrativo, poiché il rilievo è avvenuto entro la prima udienza sostanziale di trattazione del merito. Nel merito, ha qualificato la controversia come relativa alla revoca di un contributo pubblico per fatti successivi alla concessione e riferiti all’inadempimento di obblighi di corretta certificazione della spesa nella fase esecutiva del rapporto, con conseguente incidenza su una posizione di diritto soggettivo. Di conseguenza, la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario e l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta è stata cassata, con rimessione delle parti a quel tribunale.

Norme richiamate

  • art. 59, l. 69/2009

    termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione

    consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del primo giudice, entro il termine previsto.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    il giudice amministrativo davanti al quale la causa sia stata riassunta può sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione entro la prima udienza sostanziale di trattazione del merito.

  • art. 71, comma 3, c.p.a.

    la "prima udienza" rilevante ai fini dell’art. 11, comma 3, c.p.a. è quella fissata per la trattazione del merito.

  • art. 73 c.p.a.

    l’adozione di un’ordinanza ai sensi di tale disposizione è considerata atto processualmente neutro e non consuma il potere di sollevare il conflitto di giurisdizione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del regolamento/conflitto di giurisdizione.

  • art. 14 del bando di che trattasi

    prevedeva la facoltà dell’ente erogatore di verificare il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario anche dopo l’erogazione dell’aiuto.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contributi o sovvenzioni pubbliche, il criterio decisivo è la natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, ricavata dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, non dalla sola formulazione della domanda.
  • Se la revoca del beneficio pubblico è fondata sull’asserito inadempimento del beneficiario agli obblighi posti a suo carico per la fruizione del contributo, la controversia riguarda un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Se invece la revoca dipende da vizi originari di legittimità dell’atto di concessione e investe il corretto esercizio del potere di autotutela amministrativa, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
  • Ai fini della tempestività del conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo ex art. 11, comma 3, c.p.a., la "prima udienza" va intesa in senso sostanziale come udienza di trattazione del merito; atti processualmente neutrali non consumano il potere di rilievo del conflitto.
  • Nel controllo sulla giurisdizione, le Sezioni Unite possono apprezzare direttamente i fatti allegati e le risultanze istruttorie, poiché la verifica della giurisdizione prescinde dall’accertamento pieno del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRiscossione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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