Cassazione Penale, Ordinanza n. 29891/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, da un lato, che la doglianza non era stata previamente dedotta in appello; dall'altro, che l'errore di data denunciato aveva natura meramente materiale e, in ogni caso, non aveva inciso sull'esercizio del diritto di difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 429 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che l'episodio si era verificato un anno prima rispetto alla data indicata nel capo di imputazione: il fatto sarebbe avvenuto il 19 aprile 2018 e non il 19 aprile 2019. Secondo il ricorrente, l'errore sul tempus commissi delicti avrebbe inciso sulla correttezza dell'imputazione e sul diritto di difesa.
Norme richiamate
Indicata come base della condanna confermata in appello; dalla motivazione emerge che il giudizio di legittimità presupponeva una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Invocato dal ricorrente per dedurre un vizio del capo di imputazione, ma la Corte ha ritenuto che l'errore di data fosse materiale e non lesivo del diritto di difesa.
Richiamato per affermare l'inammissibilità della doglianza non previamente dedotta in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni non previamente dedotte in appello, quando la doglianza non ricada in ipotesi che consentano il superamento della preclusione.
- L'errore materiale sulla data del fatto indicata nel capo di imputazione non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa se, in concreto, non ha impedito all'imputato di comprendere il fatto contestato e di articolare le proprie difese.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la censura sulla formulazione dell'imputazione deve essere sorretta dalla dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo, non essendo sufficiente il mero richiamo a una divergenza formale del tempus commissi delicti.
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