Cassazione Civile, Ordinanza n. 30577/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata da un ente previdenziale su ratei di pensione integrativa, trattenuta eseguita a titolo di recupero di una precedente indebita corresponsione. Il pensionato aveva agito per ottenere la restituzione di quanto trattenuto, e in primo grado aveva ottenuto ragione. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il recupero e applicando la disciplina generale dell'indebito ex art. 2033 c.c., escludendo l'affidamento incolpevole e la disciplina speciale dell'indebito previdenziale. Nel ricorso per cassazione il pensionato ha dedotto sette motivi: i primi tre centrati sull'improcedibilità dell'appello per inesistenza/nullità della notifica e sulla necessità di una rinnovazione tempestiva della stessa senza attendere l'ordine del giudice; i motivi quarto e quinto sulla asserita genericità/inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; il sesto sulla novità e quindi inammissibilità dell'eccezione dell'ente in appello relativa all'applicabilità dell'art. 2033 c.c.; il settimo sull'erronea applicazione dell'art. 2033 c.c. invece della disciplina speciale dell'indebito previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli assorbenti. Ha escluso l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall'ente e ha affermato che, quando la notifica dell'impugnazione non va a buon fine per irreperibilità del destinatario o trasferimento dello studio del difensore, grava sulla parte onerata della notifica il dovere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; non è consentito attendere l'ordine di rinnovazione impartito dal giudice alla prima udienza ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Poiché l'ente appellante non si era riattivato subito ma aveva atteso l'udienza, l'appello doveva considerarsi improcedibile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire oltre. I motivi residui sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La disciplina della notifica dell'appello nel rito del lavoro impone la corretta instaurazione del contraddittorio; se la notifica non va a buon fine, non è sufficiente attendere l'udienza per la rinnovazione.
L'ordine giudiziale di rinnovazione della notifica non esonera la parte dall'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio quando l'atto non sia stato consegnato per irreperibilità del destinatario.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla gestione del processo del lavoro, ma la decisione è fondata sul profilo della tempestiva riattivazione della notifica.
Invocato per la dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, ma il relativo esame è rimasto assorbito.
Invocato per il requisito di specificità dei motivi di appello; questione assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.
Richiamato in relazione alla dedotta novità delle eccezioni in appello nel rito del lavoro; motivo assorbito.
Richiamato in relazione al divieto di nuove eccezioni nel rito del lavoro; motivo assorbito.
Richiamato nel motivo sulla novità dell'eccezione in appello; non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi relativi al diritto di difesa e al giusto processo, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 6 CEDU
Richiamato nei motivi relativi alla tempestività della rinnovazione della notifica; non decisivo nella ratio.
Norma evocata nel merito sull'indebito; l'esame del suo corretto ambito applicativo è rimasto assorbito.
Invocato come disciplina speciale dell'indebito previdenziale, ma non esaminato per l'accoglimento dei motivi preliminari.
Richiamato nel settimo motivo in collegamento con la disciplina previdenziale dell'indebito.
Richiamato nel settimo motivo in collegamento con la disciplina dell'indebito previdenziale.
Massime di principio
- Quando la notificazione dell'impugnazione non si perfeziona per irreperibilità del destinatario o per trasferimento del difensore, la parte istante ha l'onere di riattivare senza indugio il procedimento notificatorio, non potendo attendere l'ordine di rinnovazione del giudice.
- Nel rito del lavoro, la mancata tempestiva riattivazione della notificazione dell'appello non andata a buon fine comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
- La notifica tornata con esito negativo per irreperibilità non equivale a notifica inesistente ai fini della possibilità di rinnovo, ma ciò non elimina l'onere della parte di agire prontamente per evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Quando viene accolto un motivo preliminare che definisce il giudizio, restano assorbite le censure di merito sulla disciplina sostanziale applicabile alla controversia.
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