Sentenza del 03/11/2016 n. 22189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR della Toscana che aveva confermato l'assoggettamento a IRAP del reddito professionale per l'anno 2003. Ha denunciato carenza e insufficienza della motivazione, sostenendo che la CTR aveva ritenuto esistente il presupposto dell'autonoma organizzazione in modo generico, pur qualificando come modesto l'apparato organizzativo, costituito da beni strumentali, una segretaria e un praticante, senza analizzare concretamente l'entità dei beni e le mansioni dei collaboratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR. Secondo i principi delle Sezioni Unite, l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP non sussiste quando il professionista impiega beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvale di lavoro altrui non superiore, in linea generale, a quello di un dipendente con mansioni esecutive o di segreteria. La CTR non ha valutato in concreto tali elementi né ha spiegato adeguatamente le ragioni dell'assoggettamento a IRAP. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, relativo all'incidenza dell'acconto versato dal contribuente, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. L'autonoma organizzazione deve essere accertata concretamente, considerando beni strumentali e lavoro altrui.
Consente di denunciare in cassazione il vizio di motivazione della sentenza, quando il giudice abbia omesso o svolto in modo insufficiente l'esame di un punto decisivo.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative prima dell'udienza di discussione in Cassazione.
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare un'eventuale ultrapetizione della sentenza in relazione al computo dell'acconto IRAP; la questione è rimasta assorbita.
Cass., Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016
L'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvale di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Per i professionisti, la presenza dell'organizzazione autonoma deve essere valutata caso per caso. In linea generale, non basta la mera esistenza di una segretaria, di un collaboratore esecutivo o di strumenti ordinari indispensabili all'attività; occorre un apparato che superi tale soglia.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non è sufficiente rilevare genericamente l'esistenza di beni strumentali, collaboratori o spese: il giudice deve valutarne quantità, valore, funzioni e incidenza effettiva sull'attività.
- La presenza di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria, nonché di strumenti ordinari e indispensabili, normalmente non dimostra da sola l'esistenza di autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione può sussistere quando i beni strumentali eccedono il minimo indispensabile, quando il professionista utilizza stabilmente collaboratori oltre la soglia meramente esecutiva oppure quando opera all'interno di una struttura riferibile ad altri.
- Una sentenza tributaria che affermi l'assoggettamento a IRAP con formule generiche, senza esaminare concretamente beni, collaboratori e mansioni, può essere cassata per carenza di motivazione.
- La Cassazione non sostituisce normalmente la propria valutazione a quella del giudice di merito: rinvia la causa quando la valutazione dell'organizzazione è omessa o motivata in modo incoerente, lasciando al giudice di rinvio il nuovo esame dei fatti.
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