Cassazione Civile, Ordinanza n. 32933/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto instaurato tra due società nel settore della raccolta pubblicitaria. La prima società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture relative alle somme riscosse dalla controparte nella vendita di spazi pubblicitari, al netto della provvigione pattuita. La seconda società proponeva opposizione, deducendo inadempimenti della creditrice, eccependo la compensazione e trattenendo le somme ex art. 1460 c.c.; in via riconvenzionale chiedeva, sul presupposto che il rapporto fosse di agenzia, l'indennità ex art. 1751 c.c. e quella prevista dal contratto. La società opposta, a sua volta, chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento della cessazione del contratto per fatto e colpa dell'opponente e il risarcimento danni. Il Tribunale accolse l'opposizione e dichiarò inammissibile la riconvenzionale dell'opposta; la Corte d'appello confermò. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione e qualificazione del contratto, sostenendo che il rapporto fosse di commissione e non di agenzia e che la motivazione fosse apparente perché fondata quasi solo sul nomen iuris; 2) omesso esame e violazione delle norme su inadempimento e exceptio inadimpleti contractus, lamentando che non fossero stati considerati i propri allegati inadempimenti della controparte e che mancasse il giudizio di comparazione tra reciproci inadempimenti; 3) violazione dell'art. 1394 c.c. per mancato esame dell'annullabilità del contratto per conflitto di interessi; 4) violazione delle norme processuali sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sulla riconvenzionale, sostenendo che la domanda nuova proposta dall'opposta fosse ammissibile come reconventio reconventionis/complanare in quanto connessa alla medesima vicenda sostanziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello sulla qualificazione del rapporto come agenzia era apparente, perché aveva valorizzato in modo sostanzialmente esclusivo il nomen iuris senza un effettivo percorso argomentativo sugli elementi rilevanti della distinzione tra agenzia e commissione. Ha inoltre stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta, quando si trovi a sostituire o affiancare alla domanda monitoria una domanda nuova riferita alla medesima vicenda sostanziale e connessa per incompatibilità, può proporla tempestivamente con la comparsa di risposta. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la natura del contratto, il tema dei reciproci inadempimenti e la proponibilità della domanda nuova alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla distinzione tra commissione e agenzia e alla domanda di indennità, ma il suo esame resta assorbito dal rinvio sulla qualificazione del contratto.
Norma richiamata per la qualificazione del rapporto come agenzia o commissione; la Corte afferma che tale qualificazione richiede un effettivo esame degli elementi contrattuali e non può fondarsi solo sul nomen iuris.
Richiamato come base della domanda di indennità da parte dell'opponente nel presupposto della natura di agenzia del rapporto.
La Corte censura l'uso esclusivo del nomen iuris e ribadisce che l'interpretazione del contratto richiede la ricostruzione della comune volontà delle parti attraverso tutti gli elementi rilevanti.
Richiamato come canone interpretativo che impone di considerare le clausole contrattuali nel loro complesso.
Richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede, trascurato dalla sentenza di merito secondo la ricorrente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta apparente e quindi nulla per insufficienza/assenza di motivazione effettiva.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure formulate sotto questo profilo sono state dichiarate inammissibili nei limiti della doppia conforme, in mancanza dell'indicazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme di merito preclude il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
Richiamato solo per escludere l'applicabilità ratione temporis della disciplina novellata sulla chiarezza e sinteticità degli atti.
Richiamato per gli asseriti inadempimenti contrattuali della controparte; il relativo esame è stato assorbito.
Richiamato in relazione alla contestazione delle pretese avversarie e al concorso di colpa/inadempimento; il relativo esame è stato assorbito.
Richiamato per l'exceptio inadimpleti contractus invocata dall'opponente e richiamata anche nel contesto dei reciproci inadempimenti.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma il tema è rimasto assorbito.
Richiamato nella doglianza di omessa pronuncia sui motivi relativi ai reciproci inadempimenti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che taluni fatti dovevano ritenersi non contestati.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sul governo della prova.
Richiamato quale base dell'eccezione di annullabilità per conflitto di interessi; il motivo è stato assorbito.
Richiamato in relazione all'ammissibilità delle domande riconvenzionali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La Corte ribadisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, soggetto alle norme del procedimento ordinario, con i limiti e le facoltà processuali conseguenti.
Richiamato per fondare la possibilità, per l'attore sostanziale opposto, di proporre domande nuove conseguenti alle difese e alle domande riconvenzionali della controparte.
Richiamato per affermare che la parte che abbia inizialmente chiesto l'adempimento può, fino alla decisione, domandare la risoluzione per inadempimento.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria proposta insieme alla domanda di risoluzione.
art. 24 Cost.
Richiamato nella censura sulla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale, in chiave di tutela del diritto di difesa.
art. 111, comma 1, Cost.
Richiamato nella stessa censura processuale, in riferimento al giusto processo e alla ragionevole durata.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti, ma deve risultare da un'interpretazione complessiva del regolamento negoziale e della concreta esecuzione del rapporto, secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
- La motivazione è solo apparente quando afferma una qualificazione giuridica senza rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice, limitandosi a formule generiche o assertive.
- Nel distinguere agenzia e commissione occorre verificare gli elementi tipizzanti del rapporto, in particolare la presenza o meno di poteri di rappresentanza verso i terzi, la stabilità dell'incarico e la natura dell'attività svolta.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta, quale attore in senso sostanziale, può proporre una domanda nuova tempestivamente depositata se essa resta collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in monitorio o vi si connette per incompatibilità, fermo l'immutato elemento soggettivo.
- La parte che agisce per l'adempimento può, nel corso del giudizio, domandare la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni conseguenti, in applicazione dello ius variandi previsto dall'art. 1453 c.c.
- Nel ricorso per cassazione, in caso di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32779/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32797/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2023 del 27/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →