Cassazione Penale, Sentenza n. 33585/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, legale rappresentante di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per il reato di omessa consegna al curatore delle scritture contabili, con riconoscimento della continuazione e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 223 e 216 della legge fallimentare e carenza di motivazione sulla materialità delle distrazioni, sulla concreta offensività delle operazioni e sul pregiudizio per i creditori, lamentando anche un'inversione dell'onere della prova perché la distrazione sarebbe stata desunta dalla mancata indicazione della destinazione delle somme. Ha inoltre sostenuto che la garanzia dei creditori sarebbe stata comunque assicurata dal patrimonio personale dell'amministratore. Con il secondo motivo ha denunciato omessa o manifestamente illogica motivazione sulle specifiche censure formulate in appello, relative alla destinazione delle somme prelevate, all'impiego di una somma per l'acquisto personale di un immobile e alla situazione concreta della società fallita. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 220 e 16 del R.D. n. 267/1942 e carenza di motivazione in ordine all'omessa consegna della contabilità, richiamando una denuncia di smarrimento e le dichiarazioni del commercialista che avrebbe restituito la documentazione; ha inoltre lamentato la trasformazione della responsabilità dolosa in responsabilità oggettiva e l'incertezza sulla natura dolosa o colposa della fattispecie contestata. Con il quarto motivo ha censurato la motivazione sull'elemento soggettivo delle distrazioni, sostenendo che fosse necessario il dolo specifico, che non fosse stato dimostrato lo scopo di pregiudicare i creditori e che lo smarrimento delle scritture fosse incolpevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la natura distrattiva di alcune operazioni era stata accertata direttamente sulla base del loro contenuto e che, quanto alle risorse uscite dal patrimonio sociale senza destinazione documentata, spettava all'amministratore fornire allegazioni specifiche e verificabili sulla loro effettiva destinazione aziendale. Ha escluso che la garanzia offerta dal patrimonio personale del socio potesse neutralizzare il pregiudizio, essendo rilevante la garanzia patrimoniale della società nei confronti dei creditori. Ha inoltre rilevato che le operazioni erano state realizzate in un contesto di difficoltà economica e che, trattandosi di atti univocamente depauperativi e privi di logica aziendale, non era necessaria un'ulteriore operazione di contestualizzazione mediante gli indici di fraudolenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza d'appello aveva fornito risposte, anche implicite ma adeguate, alle censure difensive. Il terzo motivo è stato rigettato: la mancata presentazione alle convocazioni del curatore, l'omessa consegna della documentazione e la dichiarazione del commercialista di aver restituito la contabilità rendevano logicamente non plausibile la giustificazione dello smarrimento, considerata un espediente; la Corte ha ritenuto comunque assorbita la questione della punibilità colposa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede il dolo generico, non il dolo specifico, e la natura fraudolenta e il dolo possono essere desunti dagli elementi oggettivi delle operazioni, quando questi presentino indici inequivoci di sviamento delle risorse sociali.
Norme richiamate
La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è integrata dalla consapevole destinazione dei beni sociali a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni dell'impresa; la fattispecie richiede il dolo generico.
La norma è richiamata quale titolo di responsabilità dell'amministratore della società fallita per i fatti di bancarotta fraudolenta.
La norma disciplina l'omessa consegna al curatore delle scritture contabili e può comportare responsabilità anche a titolo di colpa, secondo quanto considerato dalla sentenza.
art. 16, n. 3, R.D. n. 267/1942
La disposizione è richiamata in relazione agli obblighi di consegna e conservazione della documentazione contabile nell'ambito della procedura fallimentare.
La norma è richiamata con riguardo alle convocazioni del curatore alle quali l'imputato non si era presentato.
La sentenza richiama indirettamente i criteri di valutazione del compendio probatorio e delle inferenze tratte dagli elementi oggettivi, senza formulare una specifica questione autonoma sulla norma.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La disposizione è richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando l'accusa dimostra che beni o risorse già appartenenti al patrimonio della società fallita sono usciti dalla disponibilità sociale per disposizione dell'amministratore e non risultano consegnati al curatore, l'amministratore deve fornire allegazioni specifiche e verificabili sulla loro effettiva destinazione aziendale; la mera mancata dimostrazione della destinazione non può però prevalere su indicazioni specifiche che consentano di ricostruire l'impiego dei beni, se queste non siano chiaramente smentite dagli elementi acquisiti.
- La concreta pericolosità della distrazione e gli indici di fraudolenza servono a qualificare come penalmente rilevanti operazioni di significato ambiguo; non sono invece necessari per mettere in discussione la natura distrattiva di atti univocamente depauperativi, privi di logica aziendale e diretti a vantaggio esclusivo dell'amministratore o di altro soggetto, senza ritorno per la società.
- Il pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori deve essere valutato con riferimento al patrimonio della società fallita; la disponibilità di un eventuale patrimonio personale del socio o dell'amministratore non esclude, di per sé, l'offensività della sottrazione di risorse sociali.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione richiede il dolo generico: non occorrono né la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo specifico scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la volontaria destinazione del patrimonio sociale a una funzione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni dell'impresa.
- Il dolo della bancarotta fraudolenta, quale elemento psicologico, può essere desunto in via indiretta dalle caratteristiche oggettive delle operazioni, quando esse siano simulate, strumentali, fraudolente o comunque presentino indici inequivoci di sviamento delle risorse sociali.
- La mancata consegna delle scritture contabili può essere valutata unitamente alla mancata comparizione alle convocazioni del curatore, all'assenza di giustificazioni tempestive e alle dichiarazioni del professionista incaricato della contabilità, al fine di escludere la plausibilità di un semplice smarrimento e fondare l'accertamento della condotta contestata.
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