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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11625/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/11/2024 che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RG Dib. n. 7272/2022. Il ricorrente deduceva: 1) errore di rito perché l'opposizione era stata decisa con rito civile anziché dalla Sezione penale; 2) mancato esame dei motivi dedotti in opposizione, in particolare la vetustà dei precedenti penali e la mancata valutazione dei parametri di cui all'art. 96 DPR 115/2002 (condizioni di vita e natura delle attività economiche); 3) errato richiamo a presunzioni proprie del rito civile e insufficiente apprezzamento dei precedenti e del tenore di vita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'adozione del rito civile in fase di opposizione non abbia determinato nullità né pregiudizio al diritto di difesa, applicando il principio della conservazione degli atti. Ha poi osservato che il ricorso in cassazione contro l'ordinanza ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione, salvo i casi di mancanza assoluta o motivazione apparente. Sul merito motivazionale, la Corte ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale adeguatamente motivata: essa conteneva una disamina analitica dei precedenti (reati di detenzione/cessione di stupefacenti e contro il patrimonio), la recente commissione di alcuni reati e numerosi rinvii a giudizio, elementi ritenuti idonei a formare indizi gravi, precisi e concordanti di disponibilità di risorse illecite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce la possibilità di proporre opposizione al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio e la modalità di impugnazione; la Corte sottolinea che l'ordinanza che decide l'opposizione è impugnabile in Cassazione soltanto per violazione di legge (comma 4).

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul rito civile sommario richiamata dal Tribunale; la Corte osserva che l'art.170 è richiamato specificamente dall'art.84 soltanto in tema di decreto di pagamento degli onorari, per cui l'uso del rito civile non era corretto ma, nei termini del caso, non ha determinato nullità quando non ha arrecato pregiudizio.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Richiama l'art.170 limitatamente al decreto di pagamento degli onorari; la Corte ne trae argomento per escludere che il richiamo generale al rito civile fosse applicabile automaticamente alle opposizioni al diniego di patrocinio in procedimenti penali.

  • art. 96 d.P.R. n. 115/2002

    Individua i parametri da valutare per l'ammissione al patrocinio (reddito, condizioni di vita, natura delle attività economiche); la Corte rileva che il giudice può esaminare l'attendibilità dell'autocertificazione e rigettare la domanda ove emergano indizi gravi, precisi e concordanti di risorse non compatibili con quanto dichiarato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione apparente integra una violazione di legge idonea a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 325 cod. proc. pen. (richiamato per principio giurisprudenziale)

    Le Sezioni unite hanno chiarito che la nozione di 'violazione di legge' include la mancanza assoluta o la motivazione apparente; principio applicato dalla Corte per valutare la censura sulla motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lette le lettere invocate dal ricorrente)

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte evidenzia il limite della ricorribilità dell'ordinanza ai sensi dell'art.99 al solo vizio di diritto e non a censure di motivazione pur se in parte dedotte ai sensi di art.606.

Massime di principio

  • Il giudice può rigettare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando emergono indizi gravi, precisi e concordanti che il richiedente disponga di risorse non dichiarate, inclusi precedenti e rinvii a giudizio per reati suscettibili di produrre redditi illeciti.
  • L'adozione di un rito processuale non corretto non determina automaticamente la nullità del provvedimento se non ha arrecato pregiudizio e gli atti sono conservabili (principio di conservazione degli atti).
  • Le decisioni assunte ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002 possono essere impugnate in Cassazione solo per violazione di legge: il sindacato sulla motivazione è quindi molto limitato e ammette ricorso solo in presenza di mancanza assoluta o motivazione apparente.
  • L'obbligo di motivazione (art. 125 c.p.p.) è stringente: la carenza assoluta di un apparato argomentativo è configurabile come violazione di legge e legittima ricorso in Cassazione.
  • La mera circostanza che un altro giudice abbia adottato diversa decisione non legittima automaticamente l'annullamento: è necessaria una valutazione comparativa degli elementi di fatto e della motivazione adottata dal giudice che ha respinto la richiesta.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti di diniego del patrocinio deve concentrare le censure su profili di diritto (violazione di legge o carenza di motivazione in senso formale), non su ricostruzioni estensive di merito.

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