Cassazione Penale, Sentenza n. 33855/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato è stato condannato per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) perché, essendo cancellato dall'albo dei praticanti avvocati dal 1.7.2014, avrebbe autenticato la firma di Vincenzo Benincasa in calce a una querela depositata il 27.1.2016 presso la Procura della Repubblica di Avellino. In cassazione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 8 c.p.p. per incompetenza territoriale, contestando che l'autenticazione sarebbe avvenuta a Salerno; (2) mancata assunzione di prova decisiva, una perizia calligrafica per dimostrare che non fosse lui l'autenticatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia errato nell'estendere l'accusa al deposito della querela a Avellino, quando l'imputazione riguardava esclusivamente l'autenticazione compiuta a Salerno; inoltre ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 337 c.p.p., la querela con firma autenticata puo' essere presentata anche da terzi e dunque, anche qualora fosse stato contestato il deposito, l'atto abusivo sarebbe stato solo l'autenticazione. Applicando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), ha poi osservato che l'autenticazione contestata era un singolo atto non esclusivo e privo di continuità, onerosità o organizzazione minima idonea a creare l'apparenza di esercizio professionale: perciò il fatto non sussiste. Sentenza annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Il reato colpisce l'esercizio abusivo della professione; secondo le Sezioni Unite occorre valutare non solo atti esclusivi della professione ma anche atti identificabili come competenza specifica se compiuti con continuità, onerosità e organizzazione tali da creare l'apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto abilitato. Nel caso concreto una singola autenticazione non soddisfa tali requisiti.
Norma sulla competenza territoriale; la Cassazione ha ritenuto che la competenza non possa essere riallocata in base a un'asserita attività di deposito non contestata dall'imputazione, quando l'unico atto contestato è avvenuto in altro territorio.
art. 337, comma 1, cod. proc. pen.
la querela recante sottoscrizione autentica «può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato»
La presentazione della querela con firma autenticata non richiede necessariamente che sia il querelante a depositarla personalmente; può essere consegnata da terzi, per cui l'eventuale deposito a cura di altro soggetto non configura di per sé un'ulteriore condotta abusiva dell'autenticatore.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Elenca i soggetti abilitati a autenticare sottoscrizioni: la presenza di più soggetti legittimati (notaio, sindaco, cancelliere, difensore ecc.) mostra che l'autenticazione non è atto esclusivo riservato all'avvocato, rafforzando l'idea che un'unica autenticazione non costituisce automaticamente esercizio abusivo.
Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 (Cani)
Giurisprudenza di legittimità che definisce i criteri per configurare l'esercizio abusivo della professione: rilevano esclusività degli atti, continuità, onerosità e minima organizzazione tale da creare l'apparenza di attività professionale.
Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013 (Cavalli)
Conferma che la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere presentata da soggetti diversi dal proponente senza delega scritta; ciò rafforza la natura non esclusiva della presentazione/deposito a cura di terzi.
Massime di principio
- La competenza territoriale penale segue il luogo in cui si è concretamente realizzato l'elemento materiale contestato: se l'unico atto è avvenuto in un luogo diverso dal luogo di deposito, va valutata la competenza in base al luogo dell'atto materiale (es. autenticazione).
- Una singola autenticazione di firma, quando prevista anche per altri pubblici ufficiali o figure non esclusive, e posta in essere isolatamente senza continuità, onerosità o organizzazione, difficilmente integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
- Per configurare l'esercizio abusivo della professione bisogna dimostrare elementi che esulino dal mero compimento di atti tecnici sporadici: esclusività dell'atto, ripetizione/continuità, carattere oneroso o organizzazione che crea l'apparenza di attività professionale.
- L'assenza di una perizia calligrafica non è decisiva ove il quadro probatorio dimostri che il fatto materiale contestato non presenta gli elementi costitutivi del reato; tuttavia, la perizia può essere rilevante quando sussistano contraddizioni sui fatti essenziali.
- Nell'atto di imputazione il pubblico ministero deve specificare chiaramente le condotte contestate; l'aggiunta, in sentenza, di elementi non menzionati nell'imputazione (es. deposito dell'atto) può costituire indebita estensione dell'accusa.
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