Cassazione Civile, Ordinanza n. 20527/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame contro la sentenza del Tribunale. La lite originava da un'opposizione esecutiva proposta avverso un decreto di trasferimento relativo a un immobile, decreto che risultava condizionato all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero competente. Il Tribunale aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente inappellabilità della decisione; la Corte d'appello aveva quindi dichiarato inammissibile l'appello. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, tutti fondati su dedotte violazioni di norme processuali e sostanziali: il primo contestava la qualificazione dell'opposizione e la conseguente applicazione delle norme sulle opposizioni esecutive e sull'inappellabilità; il secondo deduceva violazioni in relazione alla disciplina del titolo esecutivo e richiamava anche l'art. 2051 c.c.; il terzo censurava la decisione per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle norme sui termini e sull'appello. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; in mancanza di accettazione da parte delle controparti, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, sul rilievo che, in caso di rinuncia al ricorso, le spese restano normalmente a carico della parte che ha dato impulso al giudizio, salvo diverso accordo tra le parti.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
la rinuncia al ricorso deve presentare i requisiti richiesti dalla norma
la rinuncia non accettata dalle controparti determina l'estinzione del giudizio di legittimità; la Corte provvede comunque sulle spese
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
le spese del giudizio di cassazione restano a carico del rinunciante in assenza di accordi contrari
richiamato come base della qualificazione dell'opposizione agli atti esecutivi operata dai giudici di merito
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla qualificazione dell'opposizione esecutiva
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso in tema di titolo esecutivo
richiamato per dedotta violazione nella valutazione del materiale istruttorio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedotto vizio di motivazione/concisa esposizione delle ragioni della decisione
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla denuncia di violazioni processuali
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte entri nel merito della censura
richiamato nel primo motivo, senza definizione nel merito della relativa questione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e non accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non esime la Corte dal provvedere sulle spese, che di regola gravano sulla parte che ha introdotto il ricorso, salvo diverso accordo tra le parti.
- Nei giudizi di legittimità, quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione prima della decisione, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a verificare la ritualità della rinuncia e a regolare le spese.
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