Cassazione Civile, Ordinanza n. 17237/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino ha agito per ottenere il ripristino dello status quo ante alterato da opere di ristrutturazione eseguite da una vicina proprietaria di appartamento nello stesso edificio. La domanda mirava, in sintesi, a far cessare e rimuovere modifiche ritenute lesive delle distanze e dell'uso delle parti comuni condominiali, nonché del decoro architettonico e del regolamento condominiale. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato cessata la materia del contendere su alcune domande relative ad arretramento di una conduttura d'acqua e collocazione di vetro opaco, aveva condannato la resistente a non depositare materiali a ridosso di una finestra e aveva confermato il resto. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul quinto motivo d'appello, perché la corte territoriale non si sarebbe espressa sulla dedotta violazione del regolamento condominiale pattizio e sul pregiudizio al decoro architettonico; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul secondo motivo d'appello, relativo alla sostituzione dell'infisso e alla pretesa violazione dell'art. 7, cap. 6 del regolamento contrattuale per mancanza di preventiva autorizzazione condominiale; 3) violazione degli artt. 1102, 2043 e 2055 c.c., sostenendo che la collocazione di pannelli e controsoffitto in cartongesso aveva comunque inciso sulla luminosità del vano scala e che, in tema di fatto illecito condominiale, la priorità dell'autore dell'alterazione era irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi per omessa pronuncia, osservando che la corte d'appello non aveva esaminato il profilo, autonomamente apprezzabile, della dedotta violazione del regolamento condominiale per le modifiche apportate dall'intimata. Ha ritenuto fondato anche il terzo motivo, affermando che la sentenza impugnata si era arrestata a una valutazione della priorità dell'autore dell'oscuramento senza esprimersi sulla materialità dell'illecito e che, in materia condominiale, il fatto illecito di un condomino che si aggiunga a quello di un altro nei confronti della cosa comune può essere imputato indifferentemente all'uno o all'altro autore, senza che rilevi la priorità temporale del comportamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i capi autonomamente apprezzabili della domanda o dei motivi di appello; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia e non può essere sanata come rigetto implicito quando il profilo non sia stato effettivamente esaminato.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile come vizio processuale per nullità della sentenza o del procedimento.
Nel contesto condominiale è richiamato per valutare la legittimità dell'uso della cosa comune e l'incidenza delle opere sulla fruizione comune.
L'obbligo risarcitorio nasce dalla commissione di un fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto.
Ai fini della solidarietà nel risarcimento rileva il fatto dannoso; tra più autori della lesione può rispondere indifferentemente uno dei concorrenti, senza necessità di distinguere la priorità temporale dell'azione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non si pronunci su un motivo o su un profilo della domanda dotato di autonoma rilevanza decisoria; non basta un rigetto implicito se la questione non è stata effettivamente esaminata.
- In materia condominiale, la legittimità delle opere eseguite su elementi o spazi incidenti sulla cosa comune deve essere valutata anche alla luce di eventuali vincoli derivanti dal regolamento condominiale, ove specificamente dedotti.
- Quando più condotte di condomini incidono sul medesimo bene comune, il singolo autore può essere chiamato a rispondere del proprio illecito indipendentemente dalla priorità cronologica della sua condotta rispetto a quella di altri.
- Ai fini dell'art. 2055 c.c., ciò che conta è il fatto dannoso complessivo e la sua imputabilità concorrente, non l'ordine temporale di commissione delle singole condotte.
- Nel giudizio promosso a tutela della cosa comune contro opere abusive di condomini, ciascun convenuto risponde autonomamente del proprio abuso e non è necessario estendere il contraddittorio a tutti gli altri comproprietari.
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