Cassazione Civile, Ordinanza n. 21148/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 702-bis c.p.c. con cui una contribuente aveva chiesto la condanna di un professionista e di un avvocato al risarcimento del danno asseritamente derivato dal mancato conferimento del mandato in appello contro due sentenze tributarie sfavorevoli. I convenuti avevano resistito, chiamando in causa le rispettive assicurazioni e il patrocinatore dei giudizi tributari di primo grado. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e aveva dichiarato assorbita la domanda di rivalsa verso il terzo chiamato, compensando le spese. In appello, la parte soccombente aveva impugnato la decisione, mentre il terzo chiamato aveva proposto appello incidentale avverso l’assorbimento della domanda nei suoi confronti e la compensazione delle spese. La Corte d’appello aveva accolto l’appello incidentale e condannato in solido i due convenuti alle spese del primo grado. In cassazione sono stati proposti due ricorsi sovrapponibili: il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, poiché la procura depositata telematicamente non risultava sottoscritta dal conferente né corredata del file .p7m; il secondo ha censurato la violazione degli artt. 343 e 166 c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale fosse tardivo perché depositato oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione in appello. La Corte ha ritenuto fondato questo secondo motivo, chiarendo che il termine per l’appello incidentale, quando l’udienza sia stata spostata d’ufficio alla data effettivamente tenuta, si computa a ritroso rispetto a tale data, senza includere il dies a quo e includendo il dies ad quem; applicando il criterio al caso concreto, la comparsa incidentale risultava depositata un giorno oltre il termine utile. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale; le spese tra le parti interessate sono state compensate, con applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dei soggetti indicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per conto del primo ricorrente per difetto di procura valida. Ha poi accolto il ricorso dell’avvocato che aveva agito in proprio, cassando la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito nel senso dell’inammissibilità dell’appello incidentale perché proposto oltre il termine decadenziale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di legittimità tra le parti interessate, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei soggetti indicati.
Norme richiamate
norma richiamata solo per descrivere il rito introduttivo della domanda risarcitoria in primo grado.
"l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166"
l'appello incidentale è soggetto a decadenza e deve essere proposto nella comparsa di risposta depositata nei termini di costituzione.
il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, salvo i casi di abbreviazione o differimento previsti dalla norma.
quando il giudice differisce l'udienza ai sensi del quinto comma, il termine per l'appello incidentale decorre dalla nuova udienza; non così nel caso di mero spostamento d'ufficio dell’udienza alla data immediatamente utile.
è la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti della parte soccombente o del soggetto indicato quando ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello incidentale, nel testo applicabile ratione temporis, è soggetto a un termine decadenziale e deve essere proposto nella comparsa di risposta depositata entro il termine di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c.
- Quando il termine per la proposizione dell'appello incidentale è computato a ritroso rispetto all'udienza, il dies a quo non si computa mentre si computa il dies ad quem.
- Se l'udienza di comparizione è stata solo spostata d'ufficio alla prima data utile e non differita con formale provvedimento ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., il termine per l'appello incidentale resta ancorato alla data originariamente indicata nell'atto di citazione.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando la procura depositata telematicamente non risulti validamente sottoscritta dal conferente e non sia dimostrato il rilascio con firma digitale o il deposito del file informatico autentico.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito e dichiarare direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva.
- In tema di spese processuali, la compensazione può essere disposta in relazione all'andamento complessivo della controversia e alla natura della lite.
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