Cassazione Civile, Ordinanza n. 12323/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, avanzata da una società cessionaria del credito, del saldo di fatture relative a forniture di energia elettrica effettuate da un originario fornitore e poi cedute in sequenza fino alla ricorrente. Il Comune convenuto aveva contestato la debenza della somma, deducendo l'invalidità del rapporto originario perché mai formalizzato, l'anomalia dei consumi addebitati già contestata all'originario creditore e la prescrizione del credito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per errata ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che il giudice di merito avrebbe indebitamente posto a suo carico la prova della correttezza dei consumi fatturati, mentre sarebbe stato il Comune a dover provare il mancato esatto adempimento; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando il mancato esame e la mancata ammissione della prova testimoniale che, secondo la ricorrente, avrebbe chiarito la fornitura e le risposte ai reclami del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, ritenendo tempestivo il ricorso avverso la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pur in mancanza della produzione degli attestati richiesti. Nel merito, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso perché non rivolti a denunciare reali errores in iudicando o in procedendo, ma diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che il Tribunale aveva valorizzato contestazioni documentali reiterate sui consumi e sul funzionamento del contatore, ritenendo necessario un approfondimento tecnico mai richiesto né svolto dalla società attrice; inoltre, la prova testimoniale era censurata in modo generico e senza confronto con la ratio decidendi della decisione di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è proponibile entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
Ai fini della procedibilità del ricorso è richiesto il deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di inammissibilità con relativa comunicazione o notificazione.
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito, non a denunciare un errore di sussunzione o una violazione di regole legali di giudizio.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di contestazioni sul contatore e sui consumi, l'utente dovrebbe dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile.
La doglianza è stata considerata meramente rivolta a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che i motivi formalmente inquadrati come violazione di legge o nullità sono inammissibili quando, in realtà, mirano a una nuova valutazione del merito.
È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendone sussistenti i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o nullità in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito della controversia.
- La denuncia di errata ripartizione dell'onere della prova è ammissibile solo se individua un effettivo errore di sussunzione o una falsa applicazione della regola legale, non quando mira a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
- Quando siano specificamente contestati i consumi fatturati e il corretto funzionamento del misuratore, il giudice di merito può valorizzare tale contestazione ai fini della necessità di una verifica tecnica, e la parte che agisce per il pagamento non può limitarsi a contestare genericamente l'esito della valutazione istruttoria.
- La doglianza sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata e se non risulta che il diniego istruttorio sia stato tempestivamente contestato nei modi processualmente rilevanti.
- Nel giudizio di cassazione conseguente a declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso contro la sentenza di primo grado deve rispettare gli specifici oneri di deposito e il termine di sessanta giorni previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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