Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21861/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Un soggetto già condannato in due distinti procedimenti penali ha chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze della Corte d'appello di Napoli, entrambe relative a condotte in materia di stupefacenti e associazione mafiosa. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza e ha rideterminato la pena complessiva in anni 12, mesi 3 e giorni 16 di reclusione, valorizzando in particolare il lungo arco temporale della condotta, le diverse basi operative, la sistematicità dell'apporto al sodalizio, la collocazione organizzata dell'attività e l'elevata intensità del dolo. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sul quantum della pena applicata, contestando l'entità dell'aumento per la continuazione esterna e sostenendo che la motivazione fosse carente, contraddittoria o manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero meramente confutative e di merito, dirette a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice dell'esecuzione sia congrua, non arbitraria e non illogica. Ha inoltre confermato che il giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente giustificato gli aumenti di pena, rispettando il rapporto di proporzione tra i vari illeciti e i limiti dell'art. 81 c.p., escludendo che fosse stato operato surrettiziamente un cumulo materiale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma che consente, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili

  • art. 132 c.p.

    richiamato per affermare che la discrezionalità nella determinazione della pena non è sindacabile in cassazione se esercitata con motivazione non arbitraria o illogica

  • art. 81 c.p.

    richiamato come parametro dei limiti e del corretto trattamento sanzionatorio nel riconoscimento della continuazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione della congruità della pena, quando la decisione impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica, non arbitraria e adeguata al caso concreto.
  • In sede di esecuzione, il giudice che riconosce la continuazione tra reati già giudicati può determinare gli aumenti di pena valutando in modo analitico elementi come durata della condotta, pluralità delle basi operative, sistematicità dell'apporto al sodalizio, organizzazione dell'attività e intensità del dolo.
  • L'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione sulla quantificazione degli aumenti di pena è proporzionato all'entità degli aumenti stessi, ma non richiede un sindacato di merito da parte della Cassazione se la motivazione rende comprensibile la dosimetria adottata.
  • Non integra di per sé un illegittimo cumulo materiale la determinazione della pena complessiva conseguente al riconoscimento della continuazione, quando il giudice mantenga distinti gli aumenti per i diversi fatti e si mantenga nei limiti dell'art. 81 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.