Cassazione Civile, Ordinanza n. 14217/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento nei confronti di una società, a seguito di indagini bancarie su conti correnti intestati alla società stessa e al suo rappresentante legale, nonché al coniuge e alla madre di quest’ultimo, recuperando a tassazione maggiori redditi per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012 sulla base di prelievi e versamenti ritenuti ingiustificati. La società aveva impugnato gli atti e, dopo un primo parziale accoglimento, la C.t.r. aveva respinto l’appello principale della contribuente e accolto parzialmente quello incidentale dell’Ufficio. In cassazione la società deduceva: violazione di norme costituzionali e dello Statuto del contribuente, sostenendo che gli avvisi fossero illegittimi perché fondati su indagini bancarie a suo dire acritiche, in gran parte su conti di terzi, con presunzioni inesatte o illogiche, duplicazione di somme su più soggetti, mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Amministrazione, necessità di accertamento induttivo con riconoscimento dei costi, difetto di contraddittorio preventivo e difetto di motivazione; inoltre, con il secondo motivo, denunciava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello, anche con riferimento al recupero Iva e alla mancata considerazione di specifiche giustificazioni documentali come bonifici e giroconti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente escluso la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevando che nei processi relativi ai servizi trasferiti alle agenzie fiscali la legittimazione spetta solo all’Agenzia delle entrate. Quanto ai motivi di ricorso, ha ritenuto il primo inammissibile perché non specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nella sostanza, volto a ottenere una rivalutazione del merito. Ha ritenuto il secondo inammissibile sia perché formulato secondo la previgente disciplina del vizio motivazionale, non più applicabile alle sentenze pubblicate nel 2018, sia perché non individuava un fatto storico decisivo omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; ha comunque osservato che la C.t.r. aveva motivato in modo sufficiente, valorizzando la disponibilità dei conti in capo all’amministratore, l’operatività della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l’assenza di prova contraria e l’insussistenza della dedotta violazione del contraddittorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dei resistenti; disposto inoltre l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
a seguito del trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle agenzie fiscali, il Ministero non è più legittimato nei processi relativi ai servizi attribuiti alle agenzie; la legittimazione ad causam e ad processum spetta all’agenzia fiscale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente dopo la riforma del 2012, il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
in presenza di doppia decisione conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
la nullità per mancanza di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la sua mancanza integra nullità solo nei casi estremi delineati dalla giurisprudenza.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
le movimentazioni bancarie sui conti nella disponibilità del contribuente fondano una presunzione legittima di redditi imponibili, superabile con prova contraria specifica.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione; la Corte non accoglie la tesi di un accertamento induttivo necessario in luogo della presunzione bancaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure meramente reiterative delle difese di merito o dirette a un nuovo esame dei fatti sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma si riduce all’omesso esame di un fatto storico decisivo, che il ricorrente deve indicare in modo puntuale, insieme al dato da cui risulta, al momento della discussione e alla sua decisività.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia incomprensibile per radicale contraddittorietà; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa.
- In materia di indagini bancarie, la disponibilità dei conti correnti in capo al contribuente o al suo amministratore consente l’operatività della presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria specifica e documentata.
- Nel processo tributario, il contraddittorio preventivo non può essere invocato in astratto se la parte non dimostra quale concreta utilità difensiva avrebbe potuto trarne rispetto agli addebiti contestati.
- La qualificazione delle doglianze non dipende dall’etichetta formale scelta dal ricorrente, ma dal loro effettivo contenuto: censure che mirano a una rivalutazione del merito non possono essere trasformate in valide doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale.
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