Cassazione Penale, Sentenza n. 10012/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della custodia in carcere disposta dal GIP il 31/01/2022 per il reato di estorsione pluriaggravata (capo 4) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: a) mancata autonoma valutazione da parte del giudice e rinvio per relationem alla richiesta del PM; b) travisamento di una intercettazione (prog. 179171 del 5/8/2019) e difetto di elementi decisivi a suo carico, posto che i contatti erano di natura familiare/amicizia e lavorativa; c) illegittima estensione al ricorrente dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) trattandosi di fatti anteriori all'organizzazione unitaria dei proventi; d) insussistenza delle esigenze cautelari e possibilità di misure meno afflittive per via del ruolo marginale, della stabile attività lavorativa e dei rapporti non criminosi con le persone offese.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo e inammissibile il secondo. Principali argomenti della decisione: il Tribunale del riesame non è obbligato a riscrivere integralmente i fatti della richiesta del PM purché emerga un giudizio critico autonomo (il rinvio per relationem è compatibile se accompagnato da valutazione critica); la gravità indiziaria e la valutazione delle prove sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, e qui non è dimostrata la decisività del presunto travisamento; la qualificazione come estorsione pluriaggravata con circostanza di agevolazione mafiosa è congruamente motivata alla luce dei rapporti del ricorrente con i vertici del clan e della funzione strategica delle estorsioni per il sodalizio; la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. nei reati aggravati dall'art. 416-bis.1 non è stata superata dal ricorrente, che non ha fornito elementi probatori della dissociazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
La Corte conferma che la circostanza aggravante di "agevolazione mafiosa" è di natura soggettiva e richiede il dolo specifico di agevolare l'organizzazione; l'agevolazione può consistere anche nel favorire attività utili al sodalizio e non richiede necessariamente il proposito di rafforzare la struttura nel suo complesso.
Riferimento alla fattispecie associativa mafiosa come contesto fattuale in cui le estorsioni assumono particolare gravità; utile a qualificare il metodo e la rilevanza delle condotte per il sodalizio.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati dall'art. 416-bis.1: la presunzione può essere superata solo da prova concreta della rescissione dei legami o dall'acquisizione di elementi che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La norma detta il requisito dell'autonoma valutazione del giudice per l'ordinanza monocratica emessa inaudita altera parte; la Corte precisa che tale autonoma valutazione riguarda il giudizio critico, non l'obbligo di riscrittura integrale dei fatti, e che il rinvio per relationem è ammesso se il giudice esprime un proprio esame critico.
art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.
Citata in relazione alla valutazione degli elementi forniti dalla difesa: la Corte puntualizza che la nullità per omessa considerazione riguarda specifici casi, e che nel caso di specie non è ravvisabile.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo del giudice di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato rispetto all'adeguatezza della misura; la Corte segnala che tale valutazione spetta al giudice delle misure e non può essere rimessa alla Cassazione che sindaca solo vizi di motivazione manifesti.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle modifiche legislative che hanno influito sulla motivazione delle ordinanze cautelari; utilizzata per inquadrare la giurisprudenza sulla necessità dell'autonoma valutazione giudiziale.
Norma richiamata in ordine agli obblighi motivazionali del giudice nell'applicare una misura cautelare; la Corte ne evidenzia l'adempimento tramite riferimento alla mancanza di elementi positivi forniti dal ricorrente.
Citata per distinguere la valutazione richiesta in fase di emissione della custodia cautelare da quella prevista per revoca o sostituzione: la valutazione temporale dei fatti compete al giudice che emette la misura.
Massime di principio
- Il giudice del riesame può richiamare per relationem la richiesta del PM purché emergano una valutazione autonoma e un giudizio critico sui fatti: il rinvio non è vietato se non si traduce in mero copia/incorporazione priva di rielaborazione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione puntuale delle prove o del peso degli indizi: la Cassazione interviene soltanto per vizi di motivazione macroscopici, illogicità manifesta o travisamento decisivo delle risultanze.
- Per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la dissociazione dai legami con il sodalizio e la compatibilità con misure meno afflittive.
- Il mero decorso del tempo dalla commissione del fatto non è di per sé sufficiente a superare la presunzione cautelare; il giudice deve valutare complessivamente elementi sintomatici di mutamento della situazione rispetto al momento iniziale.
- Se si deduce il travisamento di intercettazioni o di contenuti probatori, la difesa deve indicare puntualmente la decisività dell'errore rispetto all'esito (cioè dimostrare che la diversa lettura avrebbe determinato soluzione più favorevole), altrimenti la censura è inammissibile.
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