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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10012/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della custodia in carcere disposta dal GIP il 31/01/2022 per il reato di estorsione pluriaggravata (capo 4) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: a) mancata autonoma valutazione da parte del giudice e rinvio per relationem alla richiesta del PM; b) travisamento di una intercettazione (prog. 179171 del 5/8/2019) e difetto di elementi decisivi a suo carico, posto che i contatti erano di natura familiare/amicizia e lavorativa; c) illegittima estensione al ricorrente dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) trattandosi di fatti anteriori all'organizzazione unitaria dei proventi; d) insussistenza delle esigenze cautelari e possibilità di misure meno afflittive per via del ruolo marginale, della stabile attività lavorativa e dei rapporti non criminosi con le persone offese.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo e inammissibile il secondo. Principali argomenti della decisione: il Tribunale del riesame non è obbligato a riscrivere integralmente i fatti della richiesta del PM purché emerga un giudizio critico autonomo (il rinvio per relationem è compatibile se accompagnato da valutazione critica); la gravità indiziaria e la valutazione delle prove sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, e qui non è dimostrata la decisività del presunto travisamento; la qualificazione come estorsione pluriaggravata con circostanza di agevolazione mafiosa è congruamente motivata alla luce dei rapporti del ricorrente con i vertici del clan e della funzione strategica delle estorsioni per il sodalizio; la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. nei reati aggravati dall'art. 416-bis.1 non è stata superata dal ricorrente, che non ha fornito elementi probatori della dissociazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali; non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte conferma che la circostanza aggravante di "agevolazione mafiosa" è di natura soggettiva e richiede il dolo specifico di agevolare l'organizzazione; l'agevolazione può consistere anche nel favorire attività utili al sodalizio e non richiede necessariamente il proposito di rafforzare la struttura nel suo complesso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie associativa mafiosa come contesto fattuale in cui le estorsioni assumono particolare gravità; utile a qualificare il metodo e la rilevanza delle condotte per il sodalizio.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati dall'art. 416-bis.1: la presunzione può essere superata solo da prova concreta della rescissione dei legami o dall'acquisizione di elementi che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive.

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    La norma detta il requisito dell'autonoma valutazione del giudice per l'ordinanza monocratica emessa inaudita altera parte; la Corte precisa che tale autonoma valutazione riguarda il giudizio critico, non l'obbligo di riscrittura integrale dei fatti, e che il rinvio per relationem è ammesso se il giudice esprime un proprio esame critico.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.

    Citata in relazione alla valutazione degli elementi forniti dalla difesa: la Corte puntualizza che la nullità per omessa considerazione riguarda specifici casi, e che nel caso di specie non è ravvisabile.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo del giudice di valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato rispetto all'adeguatezza della misura; la Corte segnala che tale valutazione spetta al giudice delle misure e non può essere rimessa alla Cassazione che sindaca solo vizi di motivazione manifesti.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle modifiche legislative che hanno influito sulla motivazione delle ordinanze cautelari; utilizzata per inquadrare la giurisprudenza sulla necessità dell'autonoma valutazione giudiziale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli obblighi motivazionali del giudice nell'applicare una misura cautelare; la Corte ne evidenzia l'adempimento tramite riferimento alla mancanza di elementi positivi forniti dal ricorrente.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Citata per distinguere la valutazione richiesta in fase di emissione della custodia cautelare da quella prevista per revoca o sostituzione: la valutazione temporale dei fatti compete al giudice che emette la misura.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame può richiamare per relationem la richiesta del PM purché emergano una valutazione autonoma e un giudizio critico sui fatti: il rinvio non è vietato se non si traduce in mero copia/incorporazione priva di rielaborazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione puntuale delle prove o del peso degli indizi: la Cassazione interviene soltanto per vizi di motivazione macroscopici, illogicità manifesta o travisamento decisivo delle risultanze.
  • Per i reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare la dissociazione dai legami con il sodalizio e la compatibilità con misure meno afflittive.
  • Il mero decorso del tempo dalla commissione del fatto non è di per sé sufficiente a superare la presunzione cautelare; il giudice deve valutare complessivamente elementi sintomatici di mutamento della situazione rispetto al momento iniziale.
  • Se si deduce il travisamento di intercettazioni o di contenuti probatori, la difesa deve indicare puntualmente la decisività dell'errore rispetto all'esito (cioè dimostrare che la diversa lettura avrebbe determinato soluzione più favorevole), altrimenti la censura è inammissibile.

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