Cassazione Civile, Ordinanza n. 36483/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un operatore economico in relazione ai danni asseritamente derivati da una esondazione del fiume Tronto. Nel giudizio dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche la domanda era stata respinta o comunque dichiarata tardiva per prescrizione. In appello la parte danneggiata aveva censurato la decisione sostenendo, in sostanza, che il termine di prescrizione non potesse farsi decorrere da un momento anteriore al 2008, poiché solo allora avrebbe potuto acquisire, con l’ordinaria diligenza e grazie agli esiti delle vicende giudiziarie collegate all’evento alluvionale, consapevolezza sufficiente del proprio diritto al risarcimento; aveva inoltre dedotto che l’eccezione di prescrizione non fosse stata provata dal Ministero, quanto alla diversa decorrenza del termine e alla pretesa conoscibilità anticipata del danno. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva dichiarato inammissibile l’appello per asserita genericità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. La ricorrente ha quindi denunciato in Cassazione la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse considerato l’effettivo contenuto critico dell’atto di appello e non si fosse pronunciato compiutamente sui motivi e sulla domanda così come formulati, anche con riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio sulla decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha accolto il ricorso limitatamente alla censura di falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che l’atto di appello fosse sufficientemente specifico e correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata del Tribunale superiore delle acque pubbliche con rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, perché esamini nel merito le censure di appello ritenute ammissibili e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La doglianza ex art. 112 c.p.c. non assume rilievo autonomo nella decisione finale, essendo assorbita dall’accoglimento del motivo relativo all’inammissibilità dell’appello.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per falsa applicazione di norma processuale e violazione dell’art. 112 c.p.c.
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
È evocato sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul gravame e sulla domanda; la Corte però non sviluppa un autonomo accoglimento su tale censura, poiché risulta decisiva la questione dell’ammissibilità dell’appello.
È citato quale fonte della riforma dell’art. 342 c.p.c., che ha introdotto il testo applicabile al caso di specie.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la formulazione dell’art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello nel regime dell’art. 342 c.p.c. riformato, è sufficiente che l’atto individui con chiarezza le statuizioni contestate e spieghi, anche in forma non sacramentale, perché la motivazione del primo giudice sarebbe errata.
- L’appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità quando, letta nel suo complesso, la motivazione di gravame consente di comprendere le specifiche critiche mosse alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di appello resta richiesta una correlazione effettiva tra doglianze e decisione impugnata, ma non è necessario predisporre un progetto alternativo di sentenza.
- La valutazione di specificità dell’appello deve essere condotta tenendo conto dell’intero contenuto dell’atto e non mediante una lettura frammentaria o formalistica.
- Se il giudice d’appello ha già mostrato di avere compreso le censure dedotte e di poterle esaminare nel merito, la declaratoria di inammissibilità per asserita genericità risulta difficilmente sostenibile.
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