Cassazione Civile, Ordinanza n. 07731/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società cessionaria di crediti chiedeva ed otteneva in sede monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute da un'azienda ospedaliera per forniture di prodotti sanitari, farmaceutici e servizi, con domanda di interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. L'azienda proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, l'intervenuto pagamento di parte dei crediti e contestando l'esistenza del residuo. In primo grado il tribunale revocava il decreto e rigettava la domanda, rilevando carenze di allegazione e prova circa l'identificazione dei crediti ceduti, dei cedenti, delle fatture e dei pagamenti. La corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la società ricorrente denunciava violazione degli artt. 115, 634, 638 e 125 c.p.c., nullità della sentenza per omessa valutazione della documentazione prodotta nel monitorio e nell'opposizione, e omesso esame di fatti decisivi relativi ai titoli e alle fatture poste a fondamento del credito. Sosteneva di avere prodotto estratto autentico notarile, atti di cessione, fatture, situazione contabile aggiornata e prospetto delle fatture non saldate, e chiedeva in subordine la condanna dell'azienda al pagamento del residuo. La Corte ha però rilevato che le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove e dei fatti, in presenza di doppia conforme, senza dimostrare che i due giudizi di merito si fondassero su presupposti di fatto differenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme, richiamando l'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva dimostrato la diversità dei presupposti fattuali tra primo e secondo grado. Ha inoltre qualificato le ulteriori censure come contestazioni della valutazione di merito delle prove, non scrutinabili in cassazione sotto la veste della violazione di legge. Nel merito ha ribadito che la cessionaria, quale attrice sostanziale, avrebbe dovuto allegare e provare in modo puntuale i crediti ceduti, i soggetti cedenti, le fatture saldate e non saldate e i relativi tempi, non essendo sufficiente la sola produzione documentale in assenza di specifiche allegazioni; ha inoltre osservato che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, la mancata specifica replica dell'opposta aveva reso operanti gli effetti della non contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la mancata specifica contestazione delle deduzioni dell'opponente rendeva pacifici i fatti contestati, con effetti processuali sfavorevoli alla cessionaria.
Evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione alla formulazione degli atti e alle allegazioni processuali.
Evocato nel motivo di ricorso in relazione ai presupposti documentali del decreto ingiuntivo.
Evocato nel motivo di ricorso in relazione alla documentazione posta a base della domanda monitoria.
Usato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la censura, nella sostanza, investisse il merito della valutazione probatoria.
Usato per lamentare una pretesa nullità della sentenza per omessa valutazione della documentazione, censura ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito.
La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza sul vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme e per la mancata dimostrazione di presupposti fattuali diversi tra i due gradi di merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per escludere il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione della diversità dei fatti posti a base delle decisioni di merito.
Richiamato quanto alla definizione anticipata del ricorso e alla successiva trattazione a seguito dell'istanza di opposizione tempestivamente proposta.
Richiamato nelle domande processuali per la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, sia in primo grado sia in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5
Richiamato dalla società ricorrente a fondamento della domanda di interessi moratori sui crediti da fornitura.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le sentenze di primo e secondo grado si fondano su presupposti di fatto diversi.
- La deduzione formale di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio o una rivalutazione del merito della controversia.
- Il creditore che agisce in via monitoria come cessionario di crediti deve allegare e provare in modo puntuale la catena traslativa, i singoli crediti ceduti, i titoli fattura per fattura e gli elementi necessari a identificare l'esatto oggetto della pretesa.
- La mera produzione documentale non basta, se manca un'allegazione specifica e completa dei fatti costitutivi del credito e se i pagamenti parziali intervenuti non vengono ricondotti ai singoli titoli o alle singole fatture.
- La mancata presa di posizione specifica sulle contestazioni della controparte può determinare l'operatività della non contestazione con effetti favorevoli alla parte che abbia eccepito l'insussistenza o l'estinzione del credito.
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