Cassazione Penale, Sentenza n. 9157/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di peculato in relazione a rimborsi spettanti come consigliera regionale. La difesa ha sostenuto che successiva sentenza di assoluzione, intervenuta per condotte analoghe e per periodi contigui con la formula "il fatto non sussiste", rendeva inconciliabili i giudicati e quindi giustificava la revisione della condanna. La Corte di appello aveva invece ritenuto che non vi fosse inconciliabilità oggettiva dei fatti ma soltanto diversa valutazione giuridica di fatti in parte analoghi e in parte diversi, essendo l'assoluzione basata su diversa interpretazione della normativa sui rimborsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per censure manifestamente infondate. Ha confermato il principio secondo cui la revisione ex art. 630 c.p.p., lett. a), è ammessa solo quando esista una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle diverse decisioni irrevocabili e non per mere divergenze di valutazione giuridica. Pertanto la diversa interpretazione della normativa sui rimborsi che ha condotto all'assoluzione non inciderebbe sul fatto storico accertato nella sentenza di condanna. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revisione per contrasto di giudicati richiede inconciliabilità oggettiva dei fatti storici ritenuti nelle due sentenze; non è sufficiente una diversa valutazione in diritto sugli stessi fatti
Consente la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile; qui applicata con l'ulteriore disposizione equitativa del versamento alla Cassa delle ammende
Richiamato dalla difesa per sostenere che i fatti dovessero essere considerati unitariamente per la loro continuazione, ma i giudici hanno ritenuto che la questione centrale fosse la congruenza oggettiva dei fatti e non la continuità normativa invocata
Sent. Corte cost. n. 129 del 2008
Conferma che il contrasto che legittima la revisione attiene all'inconciliabile alternativa ricostruttiva di un medesimo evento della vita e non a divergenze interpretative o valutazioni di diritto tra giudici
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati è ammessa solo quando le sentenze irrevocabili si fondino su fatti storici oggettivamente inconciliabili; divergenze soltanto di qualificazione giuridica non bastano
- Se una successiva sentenza assolve per la formula "il fatto non sussiste" occorre valutare se essa esclude il medesimo fatto storico ritenuto nella sentenza di condanna oppure applica una diversa interpretazione normativa: solo nel primo caso può formarsi l'inconciliabilità
- Per ottenere la revisione è quindi fondamentale dimostrare in modo preciso che le ricostruzioni fattuali sono incompatibili, ad esempio perché oggetto, tempo, modalità dell'evento sono ricostruiti in modo contrastante
- Le contestazioni fondate su cambiamenti nella giurisprudenza o su applicazione del cosiddetto diritto vivente andranno valutate con attenzione: un mutamento di interpretazione normativa non elimina automaticamente il giudicato penale precedente
- In sede di proposta di revisione è utile allegare elementi nuovi o decisioni che attestino inequivocabilmente la diversa ricostruzione fattuale, mentre non basta lamentare una diversa valutazione giuridica delle stesse risultanze processuali
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