Cassazione Penale, Sentenza n. 23816/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/09/2024 che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione (ai sensi dell'art. 671 c.p.p.) tra tre pronunce irrevocabili: 1) condanna per 416-bis commessa a Taurianova (1990-16/03/1992); 2) condanna per tentato omicidio e armi commesso a Genova (17/03/1991); 3) condanna per 416-bis commessa a Taurianova, Molochio e zone limitrofe (dal 2007). Il ricorrente sosteneva che le condotte associative costituissero la prosecuzione di un medesimo sodalizio, anche attraverso la detenzione, mentre il G.E. aveva rilevato la notevole distanza temporale, la diversa composizione delle compagini e la faida intervenuta, negando la continuazione; quanto al tentato omicidio il G.E. ritenne si trattasse di atto estemporaneo e ritorsivo legato a vicende di droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le due condanne per il reato associativo (sentenze 1 e 3), ritenendo che il G.E. non avesse adeguatamente valutato i criteri applicabili alle associazioni mafiose (continuità dell'adesione, parziale sovrapposizione di compagini e scopi, prevedibilità di detenzioni) e che sussistessero elementi per riconsiderare la continuazione. Ha invece respinto il ricorso nella restante parte, confermando la fondatezza della valutazione del G.E. circa l'estemporaneità e la natura ritorsiva del tentato omicidio (sentenza 2). L'ordinanza impugnata è stata annullata solo con riferimento al diniego della continuazione fra le sentenze sub 1 e sub 3 e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede verifica degli indici che attestano un medesimo disegno criminoso.
Delitto di associazione di tipo mafioso; la giurisprudenza considera il reato associativo come potenzialmente permanente e compatibile con la continuazione se non è dimostrata la cessazione del sodalizio o un chiaro recesso volontario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Principi utilizzati dal giudice: la continuazione si desume da indicatori quali unitarietà del contesto, contiguità spazio-temporale, stessa natura del reato, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti; per i reati associativi è necessario accertare che i reati successivi fossero programmati 'ab origine' o che vi sia unicità del momento deliberativo anche se l'organizzazione si è evoluta nel tempo (rilevate più pronunce: Sez. U n. 28659/2017, Sez. 5 n. 1766/2015, Sez. 2 n. 16560/2023, ecc.).
Massime di principio
- La continuazione tra reati associativi di stampo mafioso può essere riconosciuta anche se le contestazioni sono distanti nel tempo, purché non vi sia prova di scioglimento del sodalizio o di recesso volontario dell'imputato.
- Per ottenere la continuazione tra reati associativi occorre valutare concretamente la continuità del progetto criminoso: sovrapposizione di compagini, sovrapposizione degli scopi, medesimo ambito territoriale e persistenza della spinta a delinquere sono indici favorevoli.
- La semplice distanza temporale o il mutamento parziale dei membri dell'organizzazione non sono di per sé sufficienti a escludere la continuazione, specialmente nel contesto mafioso dove detenzioni e condanne sono prevedibili.
- La continuazione tra reato associativo e reati 'fine' richiede prova che i reati fine fossero programmati fin dall'ingresso nel sodalizio; atti estemporanei o ritorsivi legati a circostanze contingenti non giustificano la continuazione.
- Il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento limitato dell'ordinanza quando il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente motivato alla luce dei criteri giurisprudenziali; il caso viene quindi rimesso per nuovo esame sulla specifica questione.
- In situazioni simili la difesa deve documentare la continuità del vincolo associativo (anche con confronti tra composizione dei clan e attività svolte) mentre l'accusa deve dimostrare l'esistenza di eventi traumatici o scissioni che abbiano effettivamente interrotto il programma criminoso.
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