Cassazione Penale, Ordinanza n. 37298/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 25 settembre 2024, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano tre: due doglianze riproduttive di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e un terzo motivo con cui si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che quest'ultimo motivo è aspecifico perché non si confronta con la sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato precedenti condanne per reati della medesima indole come indice di serialità ostativa all'applicazione dell'istituto. Le altre doglianze sono state ritenute non consentite in sede di legittimità perché meramente reiterative di questioni già correttamente valutate dai giudici di merito, con motivazione logicamente e giuridicamente adeguata anche quanto agli elementi tipici del reato, compreso il profilo soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero ammissibili in sede di legittimità: il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. era generico e non confrontato con la ratio della decisione di merito, fondata sulla presenza di precedenti per reati della stessa indole e sulla conseguente serialità ostativa; gli altri motivi erano ripetitivi di contestazioni già disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, coerenti e prive di manifeste illogicità, anche in relazione all'integrazione degli elementi costitutivi del reato di evasione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la sentenza di merito evidenzi precedenti condanne per reati della medesima indole, valorizzati come indice di serialità ostativa; la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è specifica solo se si misura con le ragioni ostative poste dalla decisione di merito; la presenza di precedenti per reati della stessa indole può essere valorizzata come indice di serialità incompatibile con l'istituto.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito né sostituisce la propria lettura delle risultanze probatorie quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e immune da manifeste incongruenze.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
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