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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43303/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla bancarotta (artt. 216 e 223 R.D. 267/1942) e illogicità della motivazione sul capo A), sostenendo che le operazioni dolose avrebbero solo aggravato un dissesto già esistente e che non sussisterebbe nesso causale con il fallimento; ha altresì rilevato omissione di pronunciamento su clausole contrattuali ritenute non distrattive; 2) violazione degli artt. 215 e 223 R.D. 267/1942 e illogicità della motivazione sul capo B), contestando che emissione di note di credito, vendita di beni ammortizzabili e cessione di leasing fossero distrattive o senza giustificazione commerciale, richiamando valutazioni della consulenza tecnica e compensazioni contabili; 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e mancanza di prova del dolo specifico, con rilievi sul fatto che parte dell'attivo non sarebbe stata sottratta, canoni pagati e creditori soddisfatti in sede di concordato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e l'ha respinto. Ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto Maria Bianca Bianchi responsabile di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose e per infedeltà patrimoniale (art. 223 R.D. 267/1942 e correlati), affermando che: a) il nesso causale non è escluso dal fatto che esistesse un precedente dissesto: anche un aggravamento del dissesto può integrare la fattispecie quando contribuisca al fallimento; b) non è necessaria la finalità intenzionale di causare il fallimento per la bancarotta impropria da operazioni dolose o da infedeltà patrimoniale; c) la distinzione tra bancarotta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria/infedeltà patrimoniale è rilevante e coerente con la ricostruzione di merito; d) le valutazioni tecniche e di fatto (CTU, valore dei beni, compensazioni, pagamenti ecc.) sono valutazioni di merito non rivedibili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223, secondo comma

    La Corte ha interpretato l'art. 223 (comma 2) nel senso che la bancarotta fraudolenta impropria (per operazioni dolose o per reati societari) può configurarsi anche quando l'operazione dolosa abbia solo aggravato un dissesto preesistente: non è richiesta che l'operazione sia l'unica o la principale causa del fallimento, essendo applicabile il concorso causale.

  • Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) art. 216

    L'art. 216 (bancarotta per distrazione) richiede finalità di danno per i creditori; la Corte l'ha distinta dalla fattispecie di infedeltà patrimoniale/bancarotta impropria: la mancanza di finalità distrattiva porta a qualificare il fatto come bancarotta impropria anziché patrimoniale.

  • Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) art. 215

    Citare l'art. 215 nel ricorso non ha modificato la valutazione del giudice: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della fattispecie di bancarotta impropria per infedeltà, che le singole operazioni non avessero natura distrattiva se risultavano atti in conflitto di interessi idonei a recare danno alla società.

  • Codice civile, art. 2634

    L'art. 2634 (infedeltà patrimoniale) punisce gli atti dispositivi in conflitto di interesse con la società idonei a cagionare danno. La Corte ha confermato che atti di tale natura, se cagionano il dissesto/fallimento, possono integrare la fattispecie di bancarotta impropria.

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' non è stato ritenuto violato: la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale a livello richiesto, distinguendo tra dolo specifico (volontà di causare il fallimento) e dolo generico/accettazione del rischio per singole operazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1

    La Corte ha esaminato i motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e li ha ritenuti manifestamente infondati, in quanto attengono in gran parte alla valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00, a carico della ricorrente per l'inammissibilità/infondato rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'aggravamento di un dissesto già esistente può integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria: non è necessario che l'operazione dolosa sia l'unica causa del fallimento.
  • Occorre distinguere tra bancarotta patrimoniale per distrazione (che richiede finalità di danneggiare i creditori) e bancarotta impropria/infedeltà patrimoniale (che richiede conflitto di interessi e danno alla società); la presenza di un interesse personale o di terzi e il danno alla società possono integrare responsabilità anche senza dolo specifico di voler provocare il fallimento.
  • Atti compiuti in conflitto di interesse, ancorché motivati da ragioni commerciali apparenti, se risultano idonei e causano il dissesto, possono configurare infedeltà patrimoniale e rilevare penalmente se contribuiscono al fallimento.
  • Le valutazioni tecniche (CTU sul valore dei beni, stima dei danni, compensazioni contabili, ecc.) e gli accertamenti di fatto appartengono al giudice del merito: la Cassazione non riesamina la prova ma verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
  • La mancanza di prova del dolo specifico non esclude automaticamente responsabilità per bancarotta impropria quando sussista il dolo generico o l'accettazione del rischio e sia provato il nesso causale con il fallimento.
  • Clausole contrattuali, compensazioni successive o pagamenti parziali possono rilevare a favore della difesa, ma devono essere provati in modo chiaro e valutati nel contesto complessivo: non basta l'asserzione teorica della loro esistenza per escludere la responsabilità penale.
  • In sede di ricorso per cassazione le doglianze basate su una diversa valutazione della prova o su contrapposizione alla perizia tecnica hanno scarse possibilità di accoglimento salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

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