Cassazione Penale, Sentenza n. 43303/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla bancarotta (artt. 216 e 223 R.D. 267/1942) e illogicità della motivazione sul capo A), sostenendo che le operazioni dolose avrebbero solo aggravato un dissesto già esistente e che non sussisterebbe nesso causale con il fallimento; ha altresì rilevato omissione di pronunciamento su clausole contrattuali ritenute non distrattive; 2) violazione degli artt. 215 e 223 R.D. 267/1942 e illogicità della motivazione sul capo B), contestando che emissione di note di credito, vendita di beni ammortizzabili e cessione di leasing fossero distrattive o senza giustificazione commerciale, richiamando valutazioni della consulenza tecnica e compensazioni contabili; 3) violazione dell'art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio) e mancanza di prova del dolo specifico, con rilievi sul fatto che parte dell'attivo non sarebbe stata sottratta, canoni pagati e creditori soddisfatti in sede di concordato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e l'ha respinto. Ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto Maria Bianca Bianchi responsabile di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose e per infedeltà patrimoniale (art. 223 R.D. 267/1942 e correlati), affermando che: a) il nesso causale non è escluso dal fatto che esistesse un precedente dissesto: anche un aggravamento del dissesto può integrare la fattispecie quando contribuisca al fallimento; b) non è necessaria la finalità intenzionale di causare il fallimento per la bancarotta impropria da operazioni dolose o da infedeltà patrimoniale; c) la distinzione tra bancarotta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria/infedeltà patrimoniale è rilevante e coerente con la ricostruzione di merito; d) le valutazioni tecniche e di fatto (CTU, valore dei beni, compensazioni, pagamenti ecc.) sono valutazioni di merito non rivedibili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223, secondo comma
La Corte ha interpretato l'art. 223 (comma 2) nel senso che la bancarotta fraudolenta impropria (per operazioni dolose o per reati societari) può configurarsi anche quando l'operazione dolosa abbia solo aggravato un dissesto preesistente: non è richiesta che l'operazione sia l'unica o la principale causa del fallimento, essendo applicabile il concorso causale.
Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) art. 216
L'art. 216 (bancarotta per distrazione) richiede finalità di danno per i creditori; la Corte l'ha distinta dalla fattispecie di infedeltà patrimoniale/bancarotta impropria: la mancanza di finalità distrattiva porta a qualificare il fatto come bancarotta impropria anziché patrimoniale.
Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) art. 215
Citare l'art. 215 nel ricorso non ha modificato la valutazione del giudice: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della fattispecie di bancarotta impropria per infedeltà, che le singole operazioni non avessero natura distrattiva se risultavano atti in conflitto di interessi idonei a recare danno alla società.
L'art. 2634 (infedeltà patrimoniale) punisce gli atti dispositivi in conflitto di interesse con la società idonei a cagionare danno. La Corte ha confermato che atti di tale natura, se cagionano il dissesto/fallimento, possono integrare la fattispecie di bancarotta impropria.
Codice di procedura penale, art. 533
Il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio' non è stato ritenuto violato: la Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale a livello richiesto, distinguendo tra dolo specifico (volontà di causare il fallimento) e dolo generico/accettazione del rischio per singole operazioni.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
La Corte ha esaminato i motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e li ha ritenuti manifestamente infondati, in quanto attengono in gran parte alla valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Applicata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000,00, a carico della ricorrente per l'inammissibilità/infondato rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'aggravamento di un dissesto già esistente può integrare il reato di bancarotta fraudolenta impropria: non è necessario che l'operazione dolosa sia l'unica causa del fallimento.
- Occorre distinguere tra bancarotta patrimoniale per distrazione (che richiede finalità di danneggiare i creditori) e bancarotta impropria/infedeltà patrimoniale (che richiede conflitto di interessi e danno alla società); la presenza di un interesse personale o di terzi e il danno alla società possono integrare responsabilità anche senza dolo specifico di voler provocare il fallimento.
- Atti compiuti in conflitto di interesse, ancorché motivati da ragioni commerciali apparenti, se risultano idonei e causano il dissesto, possono configurare infedeltà patrimoniale e rilevare penalmente se contribuiscono al fallimento.
- Le valutazioni tecniche (CTU sul valore dei beni, stima dei danni, compensazioni contabili, ecc.) e gli accertamenti di fatto appartengono al giudice del merito: la Cassazione non riesamina la prova ma verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
- La mancanza di prova del dolo specifico non esclude automaticamente responsabilità per bancarotta impropria quando sussista il dolo generico o l'accettazione del rischio e sia provato il nesso causale con il fallimento.
- Clausole contrattuali, compensazioni successive o pagamenti parziali possono rilevare a favore della difesa, ma devono essere provati in modo chiaro e valutati nel contesto complessivo: non basta l'asserzione teorica della loro esistenza per escludere la responsabilità penale.
- In sede di ricorso per cassazione le doglianze basate su una diversa valutazione della prova o su contrapposizione alla perizia tecnica hanno scarse possibilità di accoglimento salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
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