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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14736/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha impugnato l'ordinanza del giudice di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il reclamo contro il diniego dell'autorizzazione a inviare e ricevere corrispondenza tramite posta elettronica. Dal testo emerge che il ricorso era formulato in modo generico: non chiariva se l'istanza riguardasse una o più missive specifiche oppure una richiesta di provvedimento di principio; non indicava se le missive fossero già state inoltrate; non allegava un concreto pregiudizio alle prerogative del detenuto; non dimostrava quindi un effettivo interesse ad agire. La Corte rileva inoltre, sul piano sostanziale, l'incompatibilità dell'uso della posta elettronica con le esigenze di controllo proprie del regime speciale, che richiede la verificabilità del mittente, del destinatario e del contenuto delle comunicazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'inammissibilità già pronunciata sul reclamo originario. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità si estende anche ai motivi aggiunti richiamati in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La norma è richiamata come base per la dichiarazione di inammissibilità del reclamo per difetto di specificità/genericità dell'istanza.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime speciale viene valorizzato per affermare l'incompatibilità della posta elettronica con le esigenze di controllo e di finalità proprie del trattamento detentivo speciale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza l'impugnazione è inammissibile quando la richiesta è formulata in modo generico e non consente di individuare con precisione l'oggetto del provvedimento richiesto né l'interesse concreto e attuale del richiedente.
  • Chi impugna un diniego relativo a corrispondenza o comunicazioni detenutistiche deve allegare elementi specifici che dimostrino il concreto pregiudizio subito, non essendo sufficiente una richiesta astratta o di principio.
  • Nel regime speciale ex art. 41-bis ord. pen. l'utilizzo della posta elettronica è incompatibile con le esigenze di controllo del mittente, del destinatario e del contenuto delle comunicazioni, che connotano il sistema restrittivo speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di elementi escludenti la colpa, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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