Cassazione Civile, Ordinanza n. 20086/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
Due acquirenti di una porzione di fabbricato con corte esclusiva agirono per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti di insonorizzazione e propagazione di rumori e vibrazioni dell’immobile, lamentando che l’edificio era stato realizzato senza gli accorgimenti necessari e in violazione della normativa tecnica vigente. Convenuti in giudizio la venditrice, la società appaltatrice, i progettisti-direttori dei lavori e le relative assicurazioni, gli attori chiesero la condanna solidale al risarcimento. La venditrice eccepì di non avere partecipato alla costruzione e chiamò in garanzia la propria venditrice a monte; altri convenuti sollevarono eccezioni di decadenza e prescrizione e contestarono la sussistenza di gravi difetti. Il Tribunale ritenne sussistenti i vizi acustici e condannò la venditrice ex art. 1494 c.c., dichiarando però prescritta l’azione verso la società a monte e tardive o infondate le domande verso gli altri convenuti. La Corte d’appello accolse solo il motivo relativo all’ultrapetizione sul danno da lucro cessante, rigettando il resto. In Cassazione la venditrice dedusse: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato integralmente il motivo di appello sulla corretta applicazione dell’art. 1494 c.c. e sull’assenza di colpa, nonché per la motivazione apparente sulla domanda di garanzia verso la società a monte; violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione solo apparente su più capi; violazione dell’art. 269 c.p.c. per avere ritenuto tardiva la domanda di manleva verso gli altri convenuti senza differimento dell’udienza. Venne anche censurata la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello era apparente e non consentiva di comprendere le ragioni del rigetto, sia quanto alla responsabilità ex art. 1494 c.c. e all’ignoranza non colposa dei vizi occulti, sia quanto alla pretesa necessità di applicare l’art. 269 c.p.c. alla domanda riconvenzionale trasversale tra coevocati. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il convenuto può proporre domanda nei confronti di altro convenuto come riconvenzionale, nei termini dell’art. 167, comma 2, c.p.c., senza onere di chiedere il differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c.; il quarto motivo sulle spese è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ha assorbito il quarto, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito rivaluti la causa applicando i principi in tema di responsabilità del venditore ex art. 1494 c.c. e di domanda riconvenzionale trasversale tra convenuti, con motivazione effettiva e non apparente.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ravvisato un vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente rispetto ai motivi di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; è nulla la motivazione solo apparente, non idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro di ricorso utilizzato per far valere la nullità della sentenza per violazione di norme processuali sulla motivazione.
in caso di vizi non facilmente riconoscibili, il venditore risponde del danno salvo che provi di averli ignorati senza colpa; non basta la mera non conoscenza del vizio.
richiamato come base della riduzione del prezzo; la Corte d’appello aveva ritenuto che il riferimento del primo giudice fosse un refuso.
richiamato dalla resistente per sostenere il limite del danno risarcibile ai pregiudizi prevedibili.
richiamato nel merito per escludere la responsabilità dei progettisti e della società a monte in difetto di gravi difetti dell’opera.
invocato dai professionisti per sostenere la limitazione di responsabilità nelle prestazioni di speciale difficoltà.
la Corte di cassazione ha escluso che sia necessario il differimento dell’udienza per la domanda proposta da un convenuto contro altro convenuto già parte del processo.
la domanda verso altro convenuto va proposta nei termini e con le forme della riconvenzionale, senza gli oneri della chiamata del terzo.
norma sulle spese di lite; la censura sulle spese è stata assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- In tema di vendita di cosa viziata, l’azione di risarcimento ex art. 1494 c.c. richiede, oltre alla garanzia per vizi, la colpa del venditore; se i vizi non sono facilmente riconoscibili, grava sul venditore l’onere di dimostrare di averli ignorati senza colpa, non essendo sufficiente allegare la mera ignoranza.
- È nulla per motivazione apparente la sentenza d’appello che si limiti a un richiamo generico della decisione di primo grado o a formule assertive, senza confrontarsi in modo critico con i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
- La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto già parte del giudizio va qualificata come domanda riconvenzionale trasversale e non come chiamata di terzo; pertanto, non richiede l’adempimento dell’art. 269 c.p.c., ma solo il rispetto dei termini e delle forme della riconvenzionale ex art. 167, comma 2, c.p.c.
- Per la validità della decisione, la motivazione deve consentire il controllo sulla coerenza logica e giuridica della statuizione; in difetto, la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
- Quando l’accoglimento di uno o più motivi di ricorso comporta la cassazione con rinvio, le questioni ulteriori, comprese quelle sulle spese, restano assorbite se dipendono dall’esito dei capi accolti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →