Cassazione Penale, Ordinanza n. 18600/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità è stato proposto un unico atto di impugnazione nell'interesse di tre imputati, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. La decisione di merito riguardava la conferma di responsabilità, tra l'altro, per la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. e per un'ulteriore contestazione in tema di ricettazione, come emerge dal terzo motivo di ricorso. I ricorrenti hanno articolato cinque motivi: i primi, il secondo e il quarto erano, secondo la Corte di cassazione, la mera riproposizione delle medesime questioni già dedotte in appello sulla configurabilità del reato di cui all'art. 474 c.p., sulla finalità di vendita, sulla rilevanza della grossolanità del falso e sulla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p.; il terzo motivo denunciava l'assenza del dolo di ricettazione, ma la questione non risultava devoluta in appello; il quinto motivo lamentava il mancato superamento del ragionevole dubbio, ma in modo ritenuto generico e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi che riproducevano pedissequamente le doglianze già respinte in appello, osservando che il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare censure già disattese senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo nuovo sull'assenza del dolo di ricettazione, perché non devoluto al giudice d'appello e quindi coperto da giudicato interno. Infine, ha reputato inammissibile il motivo sul ragionevole dubbio per genericità e perché mirava solo a una diversa valutazione delle risultanze processuali, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come reato oggetto delle censure di merito; la Corte rileva che le doglianze sulla sua configurabilità erano già state compiutamente esaminate e disattese in appello.
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
Richiamato con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante, già negata dal giudice di merito e non efficacemente contestata in cassazione.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Non citato espressamente nel testo fornito, ma il ragionamento della Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità rispetto alle censure generiche o meramente reiterative.
Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata, senza sviluppare una critica specifica e argomentata.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni non devolute al giudice d'appello, poiché su tali punti la sentenza di primo grado diviene definitiva.
- La deduzione del mancato superamento del ragionevole dubbio, se formulata in modo generico e diretta soltanto a prospettare una diversa lettura delle prove, è inammissibile in cassazione, perché il sindacato di legittimità non consente la rilettura del materiale probatorio ma solo il controllo sulla tenuta logica della motivazione.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla rilevanza delle risultanze processuali, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico e non contraddittorio.
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