Cassazione Penale, Sentenza n. 35229/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e preferenziale e per bancarotta semplice (fallimento Euro Go Service S.r.l.). Quattro motivi: 1) violazione degli artt. 223 e 216 legge fallimentare: (a) la distrazione di 4.447,69 euro sarebbe stata compiuta quando l'imputata non ricopriva più cariche formali; (b) i pagamenti a favore del socio Bellini sarebbero stati qualificabili come bancarotta preferenziale ma non valutati come tali; 2) violazione degli artt. 224 e 217 legge fallimentare: critiche alla motivazione sulla bancarotta semplice, ritenuta troppo sintetica; 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio; 4) violazione di legge in ordine alla quantificazione delle pene accessorie, ritenute eccessive e non conformi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi. Motivazioni principali: primo motivo inammissibile per essere inedito (questioni di merito non sollevate in appello); secondo motivo inammissibile perché insiste su censure di merito e sulla motivazione senza dimostrare una manifesta illogicità o travisamento della prova; terzo motivo inammissibile perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è dimostrato alcun arbitrio; quarto motivo inammissibile sia perché inedito sia perché manifestamente infondato, la Corte territoriale aveva infatti condiviso la durata delle pene accessorie richiamando la sentenza della Corte Costituzionale. Conseguenze: la sentenza di condanna di merito resta confermata (pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione oltre pene accessorie per i reati contestati) e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva; la Corte ha valutato che le questioni raise sul momento delle distrazioni non erano state dedotte in appello e quindi non erano ammissibili in cassazione
Richiamato in relazione alle fattispecie di bancarotta preferenziale e alla qualificazione dei pagamenti a favore del socio; il vizio non è stato esaminato in Cassazione perché la critica era inedita
Richiamato in relazione alla bancarotta semplice; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, fosse sufficiente e non manifestamente illogica
Collegato alla bancarotta semplice; usato per valutare le censure sulla motivazione, poi ritenute inammissibili
Codice penale, artt. 132 e 133
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte conferma che la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i parametri di tali articoli
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Applicato per escludere censure inammissibili di merito non già sollevate in appello
Codice di procedura penale, art. 609, comma 2
Riferito al sindacato in cassazione sulle questioni di fatto e di merito, per escludere deduzioni nuove non proposte in grado d'appello
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per irrogare le spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018
Richiamata dai giudici di merito in relazione alla congruità della durata delle pene accessorie; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato tale riferimento
Massime di principio
- Questioni di merito e fatti non sollevati nei gradi precedenti sono inammissibili in Cassazione: bisogna proporre tutte le doglianze rilevanti già in appello
- La Cassazione verifica la legittimità e la logicità manifesta della motivazione, non rivede la valutazione di merito né ripesa la prova salvo errori percettivi o omissioni manifesti
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche restano in larga parte nella discrezionalità del giudice di merito; per impugnare la congruità della pena occorre dimostrare arbitrarietà o manifesta illogicità
- Per sostenere un travisamento della prova è necessario dimostrare l'introduzione di elementi non presenti nel processo o l'omissione della valutazione di prove decisive in modo idoneo a disarticolare il convincimento del giudice
- Se si contesta la qualificazione di pagamenti come bancarotta preferenziale o la rilevanza della carica formale al momento dell'atto, tali censure devono essere dedotte tempestivamente e con specifici riferimenti probatori nei gradi di merito
- Richiami a pronunce costituzionali (es. su pene accessorie) devono essere discussi e argomentati già nei gradi anteriori se si intende ottenere il riesame in Cassazione
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