Cassazione Penale, Sentenza n. 21288/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per vizio di qualificazione giuridica e per eccessiva commisurazione della pena. In particolare si contestava la sussunzione dei fatti nel reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anziché nel concorso di persone in reato continuato, per mancata prova di un programma criminoso aperto, di permanenza e di affectio societatis; si deduceva inoltre violazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p. per la determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sono stati poi proposti due motivi nuovi: (i) contestazione di contraddittorietà sulla coesistenza/assorbimento dei capi imputazione; (ii) segnalazione di fatti sopravvenuti (transazione riparatoria con la parte civile, revoca della costituzione della parte civile e decorso della prescrizione della fattispecie associativa) per ottenere annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello che aveva accertato l'esistenza di un unico sodalizio con i caratteri dell'associazione per delinquere, sulla base di intercettazioni, videoriprese, servizi di polizia, sequestro di prodotti sottratti e documentazione organizzativa (cataloghi, ordinativi, scontistica) e della ripartizione dei ruoli (Di Palma nella posizione organizzativa, la moglie e altri per la procacciamento e la rivendita). La Corte ha affermato che la durata limitata non esclude la fattispecie associativa se sussiste un accordo criminoso diretto a un programma indeterminato di reati e che la prova dell'affectio societatis e dell'assetto organizzativo è stata adeguata. Ha altresì confermato la legittimità della determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del ruolo centrale dell'imputato e dell'assenza di segni di resipiscenza. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso non è stato possibile valutare la prescrizione invocata, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La parte civile non ha ottenuto rifusione delle spese per inattività nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma sulla associazione per delinquere: la Corte ha interpretato applicabile la fattispecie perché era stato accertato un accordo criminoso con caratteri di organizzazione, ripartizione di ruoli, canale di commercializzazione parallelo e scopo di commettere una serie indeterminata di delitti; ha inoltre ribadito che non è decisiva la sola durata temporale ma il carattere dell'accordo criminoso e la potenzialità indeterminata del programma.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato la pena considerando il grado di colpa, il ruolo dell'imputato, la mancanza di resipiscenza e la pericolosità dedotta dall'organizzazione del sodalizio, ritenendo giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norma relativa alla recidiva e al peso delle circostanze personali nella determinazione della pena: richiamata in relazione alla commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta l'argomentazione del giudice di merito sul profilo della pericolosità e del ruolo centrale.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Previsione che ammette motivi nuovi nei limiti indicati; la Suprema Corte ha esaminato i motivi nuovi e li ha ritenuti infondati o connessi alle censure già valutate, senza rilevanza tale da mutare l'esito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul limite della formulazione dei motivi nel ricorso per cassazione: i motivi nuovi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, come richiesto; tuttavia la Corte ha ritenuto le relative censure infondate.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 valutando la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per distinguere associazione per delinquere dal concorso in reato continuato è essenziale verificare il carattere dell'accordo criminoso: se è diretto a un programma indeterminato di reati e presenta elementi organizzativi, ripartizione di compiti e canali stabili di azione si configura l'associazione; la mera brevità temporale non esclude automaticamente la fattispecie associativa.
- Prove tipiche per sostenere l'esistenza di un'associazione sono intercettazioni, videoriprese, sequestri di documentazione organizzativa (cataloghi, listini, ordinativi), elementi che dimostrino ruoli distinti e una rete di distribuzione o vendita parallela.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede motivazione: il giudice può negarle se risultano elementi che comprovano la particolare pericolosità o un ruolo dirigente dell'imputato e l'assenza di segni di resipiscenza; il ricorrente deve proporre elementi nuovi e specifici per contestare tale valutazione in appello o in cassazione.
- Motivi nuovi introdotti in cassazione ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, sono ammissibili ma valutati rigorosamente; fatti sopravvenuti (es. transazione o revoca costituzione parte civile) possono essere rilevanti solo se tempestivamente e regolarmente prospettati e se l'istanza è ammissibile.
- La prescrizione invocata in cassazione non può essere valorizzata se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce l'instaurazione del rapporto processuale utile per far valere effetti estintivi sopravvenuti.
- In sede di impugnazione è importante documentare con precisione e concretezza le alternative al paradigma associativo (es. concorso continuato) indicando ragioni probatorie specifiche che rendano manifestamente illogica la qualificazione del giudice di merito, altrimenti la censura rischia di essere qualificata come inammissibile o manifestamente infondata.
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