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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18944/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da diversi avvisi di rettifica dell’accertamento e di irrogazione di sanzioni emessi dalla dogana in relazione a importazioni di prodotti a marchio Puma effettuate tra il 1 luglio e il 30 settembre 2011 da società di spedizione per conto della licenziataria italiana. L’amministrazione contestava che nel valore in dogana non fosse stato incluso l’importo delle royalties corrisposte dalla licenziataria alla capogruppo tedesca. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti delle società; la CTR della Lombardia aveva poi rigettato l’appello dell’amministrazione, ritenendo che non ricorressero le condizioni per includere le royalties nel valore doganale. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e della disciplina doganale unionale sul valore in dogana, per avere la CTR erroneamente escluso le royalties dal valore della merce. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale con otto motivi, riproponendo questioni rimaste assorbite: responsabilità solidale degli spedizionieri, difetto di prova, errata rideterminazione del valore, esimenti e sgravio, decorrenza degli interessi, illegittimità delle sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo, obiettiva incertezza normativa e cumulo giuridico delle sanzioni. Nelle more, tuttavia, le società hanno chiesto la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della l. n. 197/2022, depositando le domande e le ricevute di pagamento; successivamente entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di estinzione del giudizio, dando atto dell’integrale pagamento degli importi dovuti e dell’avvenuta accettazione delle domande di definizione da parte dell’Agenzia.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza congiunta di estinzione del giudizio, rilevando che erano stati integralmente versati gli importi dovuti in relazione agli avvisi di rettifica collegati alle sanzioni, oltre agli interessi, e che i provvedimenti sanzionatori erano stati definiti mediante la procedura agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, con domande accettate dall’Agenzia. In applicazione dei commi 197, 198 e 191 dell’art. 1 della legge citata, ha dichiarato estinto il processo e posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non vi è stata quindi decisione sul merito del ricorso principale o di quello incidentale.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati dal ricorrente principale a sostegno dell’interpretazione dei contratti di licenza; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • Reg. CE n. 2913/1992, artt. 29 e 32

    Richiamati come disciplina del valore in dogana e della base imponibile doganale; non applicati nel decisum per estinzione del processo.

  • Reg. CEE n. 2454/1993, artt. 143, par. 1, lett. e), 157, comma 2, 159 e 160

    Richiamati per la disciplina dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana; la Corte non entra nel merito della questione.

  • artt. 201 e 202 del CDC

    Invocati nel ricorso incidentale sulla responsabilità solidale e sugli effetti della definizione; non oggetto di decisione di merito.

  • art. 220 CDC

    Richiamato per la circostanza esimente in materia doganale; non esaminato nel merito.

  • art. 239 CDC

    Richiamato per lo sgravio; non esaminato nel merito.

  • art. 232 CDC

    Richiamato per la decorrenza degli interessi di mora; non esaminato nel merito.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per l’elemento soggettivo delle sanzioni amministrative tributarie; non esaminato nel merito.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato per il cumulo giuridico delle sanzioni; non esaminato nel merito.

  • art. 1, commi 186-203, l. n. 197/2022

    Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte la applica per dichiarare estinto il processo a seguito di domanda e pagamento/accolto dalla controparte.

  • art. 1, comma 191, l. n. 197/2022

    "In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata"

    Se i tributi sottostanti sono stati definiti con modalità diverse, per la definizione delle sole sanzioni collegate non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni.

  • art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022

    Il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento entro il termine previsto comporta la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 1, comma 200, l. n. 197/2022

    Regola la notificazione del diniego della definizione e la sua impugnabilità.

  • art. 1, comma 201, l. n. 197/2022

    Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.

  • art. 1, comma 202, l. n. 197/2022

    La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati.

  • artt. 46, comma 1, e 48, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nella richiesta congiunta di estinzione del giudizio in relazione alla definizione della lite tributaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento degli importi dovuti nei termini di legge impone la declaratoria di estinzione del processo.
  • Quando la lite riguarda esclusivamente sanzioni collegate a tributi già definiti con modalità diverse, la definizione agevolata delle sole sanzioni non richiede un ulteriore versamento delle sanzioni stesse.
  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può esplicare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso sul merito della pretesa tributaria o sanzionatoria, limitandosi a prendere atto dei presupposti formali e sostanziali dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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