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Sentenza

Sentenza n. 7691/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale n. 11 del 26 ottobre 2021 di demolizione e ripristino, nella parte riferita agli abusi edilizi e al cambio di destinazione d’uso contestati al precedente proprietario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario originario, che aveva alienato il complesso edilizio nel 2009, ha appellato la sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 7453/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza comunale n. 11 del 26 ottobre 2021. L’ordinanza contestava la realizzazione del fabbricato sulla base di una DIA ritenuta inidonea e il cambio di destinazione d’uso da pertinenza agricola ad abitazione senza permesso di costruire e senza autorizzazioni paesaggistica e sismica; contestava inoltre ulteriori opere realizzate dal successivo proprietario. Con il primo motivo d’appello è stata dedotta la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., perché il TAR avrebbe dichiarato l’inammissibilità sulla base di un rilievo d’ufficio senza previamente sottoporlo al contraddittorio. Con il secondo motivo sono stati dedotti error in iudicando e in procedendo, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà: secondo l’appellante, l’ordinanza del 2021 era stata preceduta da nuovi sopralluoghi e da una nuova istruttoria e non poteva quindi essere considerata meramente confermativa dell’ordine di demolizione del 19 luglio 2006. Quest’ultimo, impugnato con un precedente ricorso, era divenuto definitivo a seguito della perenzione dichiarata nel 2016; era stata inoltre accertata la mancata ottemperanza. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e, conseguentemente, l’appello. Ha escluso la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rilevando che dal verbale dell’udienza relativa al ricorso connesso emergeva che il difensore aveva dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto alle opere ulteriori e che il Collegio aveva dato atto del carattere meramente confermativo, per la parte riguardante il precedente proprietario, dell’ordine del 2006 già impugnato e poi perento. Il rilievo non era dunque stato introdotto d’ufficio senza contraddittorio. Ha inoltre respinto la censura sulla natura dell’ordinanza del 2021: i sopralluoghi dell’8 marzo e del 7 settembre 2021 riguardavano le opere realizzate dal nuovo acquirente, non fatti sopravvenuti riferibili alla responsabilità dell’appellante. Per gli abusi a lui attribuiti, l’ordinanza del 2021 restava pertanto meramente confermativa del precedente ordine di demolizione, non riaprendo la possibilità di contestare la natura abusiva degli interventi dopo la perenzione del ricorso contro l’ordine originario. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune intimato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Pertanto il Collegio non ha delibato, ex officio, su un profilo non sottoposto al contraddittorio delle parti.

    Nel caso concreto il contraddittorio sul rilievo d’inammissibilità risultava rispettato, poiché dal verbale dell’udienza relativa al ricorso connesso emergeva che la questione era stata discussa e che il Collegio aveva dato atto del carattere confermativo dell’ordinanza.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    All’evidenza, il sopralluogo effettuato in data 8 marzo 2021 e il 7 settembre 2021 riguarda le opere realizzate dal nuovo acquirente.

    L’ordine di demolizione successivo, pur fondato su nuovi sopralluoghi, non costituisce un nuovo riesame degli abusi imputati al precedente proprietario quando gli accertamenti riguardano soltanto opere realizzate dal successivo acquirente e non emergono sopravvenienze riferibili al primo.

Massime di principio

  • Un provvedimento successivo è meramente confermativo, per la parte relativa a un precedente responsabile, quando non introduce sopravvenienze riferibili alla sua condotta e i nuovi accertamenti riguardano opere realizzate da un diverso soggetto dopo l’alienazione del bene.
  • La nuova istruttoria relativa a opere ulteriori realizzate dal successivo proprietario non riapre i termini per contestare, da parte del precedente proprietario, l’ordine di demolizione già adottato nei suoi confronti e divenuto definitivo.
  • Il rilievo d’ufficio di una questione di rito non viola l’art. 73, comma 3, c.p.a. quando dagli atti d’udienza risulta che la questione è stata portata nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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